Art. 8 Funzione di revisione interna 1. Le politiche, le procedure e i controlli interni in materia di antiriciclaggio delle sedi secondarie sono verificati da una funzione di revisione indipendente. A tal fine, i compiti descritti nell'articolo 19 del regolamento IVASS n. 44/2019 possono essere svolti dalla funzione di revisione interna istituita presso: a) l'ultima societa' controllante italiana o con sede in uno Stato membro dell'Unione europea o in un paese aderente allo Spazio economico europeo; b) una qualunque altra impresa, con sede in uno Stato membro dell'Unione europea o in un paese aderente allo Spazio economico europeo, facente parte di un gruppo italiano - di cui all'articolo 2, comma 1, lettera j), del regolamento IVASS n. 44/2019 - ovvero di un gruppo estero di cui all'articolo 3, paragrafo 15 della direttiva (UE) 2015/849; c) la sede centrale dell'impresa. Cio' e' consentito a condizione che almeno il titolare di tale funzione: i) se dipendente della sede centrale, venga distaccato a tempo parziale in Italia oppure, ii) ove non sia un dipendente della sede centrale, sia comunque domiciliato per la carica in Italia. 2. Gli agenti e i broker assicurativi istituiscono la funzione di revisione interna qualora siano costituiti in forma di societa' e ricorrano congiuntamente i seguenti requisiti: a) numero di dipendenti o collaboratori iscritti - alla fine di ciascun anno solare - nella sezione E del Registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi complessivamente pari o superiore a 100; b) distribuzione di prodotti assicurativi in relazione ai quali il volume di premi lordi contabilizzati dalle imprese - comunicato da queste ultime all'IVASS e agli stessi intermediari - sia superiore a euro 20 milioni.