Art. 8 
 
                    Funzione di revisione interna 
 
  1. Le politiche, le procedure e i controlli interni in  materia  di
antiriciclaggio delle sedi secondarie sono verificati da una funzione
di  revisione  indipendente.  A  tal  fine,   i   compiti   descritti
nell'articolo 19 del regolamento  IVASS  n.  44/2019  possono  essere
svolti dalla funzione di revisione interna istituita presso: 
    a) l'ultima societa' controllante italiana  o  con  sede  in  uno
Stato membro dell'Unione europea o in un paese aderente  allo  Spazio
economico europeo; 
    b) una qualunque altra impresa, con  sede  in  uno  Stato  membro
dell'Unione europea o in un  paese  aderente  allo  Spazio  economico
europeo, facente parte di un gruppo italiano - di cui all'articolo 2,
comma 1, lettera j), del regolamento IVASS n. 44/2019 - ovvero di  un
gruppo estero di cui all'articolo 3,  paragrafo  15  della  direttiva
(UE) 2015/849; 
    c) la sede centrale dell'impresa. 
  Cio' e' consentito a condizione che  almeno  il  titolare  di  tale
funzione: 
    i) se dipendente della sede centrale, venga  distaccato  a  tempo
parziale in Italia oppure, 
    ii) ove non sia un dipendente della sede centrale,  sia  comunque
domiciliato per la carica in Italia. 
  2. Gli agenti e i broker assicurativi istituiscono la  funzione  di
revisione interna qualora siano costituiti in  forma  di  societa'  e
ricorrano congiuntamente i seguenti requisiti: 
    a) numero di dipendenti o collaboratori iscritti - alla  fine  di
ciascun anno solare - nella sezione E del Registro degli intermediari
assicurativi e riassicurativi complessivamente  pari  o  superiore  a
100; 
    b) distribuzione di prodotti assicurativi in relazione  ai  quali
il volume di premi lordi contabilizzati dalle imprese - comunicato da
queste ultime all'IVASS e agli stessi intermediari - sia superiore  a
euro 20 milioni.