Art. 2 
 
  1. Le modifiche relative  alle  variazioni  saranno  pubblicate,  a
spese degli interessati, nella Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana, seconda parte, entro quarantacinque giorni  dalla  data  di
scadenza dei termini previsti dal regolamento  (CE)  n.  1234/2008  e
successive  modificazioni  ed   integrazioni,   in   linea   con   le
disposizioni della determina AIFA 24 maggio 2018, n. 821, utilizzando
i template pubblicati nel portale AIFA. 
  2. La ditta titolare dell'A.I.C. dovra' far pervenire, entro trenta
giorni dalla data di  pubblicazione  della  modifica  nella  Gazzetta
Ufficiale,  all'Agenzia  italiana  del  farmaco,  ufficio   procedure
post-autorizzative,  una  riproduzione  degli  stampati  cosi'   come
modificati e la copia dell'avvenuta pubblicazione.