Art. 2 1. Le modifiche relative alle variazioni saranno pubblicate, a spese degli interessati, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, seconda parte, entro quarantacinque giorni dalla data di scadenza dei termini previsti dal regolamento (CE) n. 1234/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, in linea con le disposizioni della determina AIFA 24 maggio 2018, n. 821, utilizzando i template pubblicati nel portale AIFA. 2. La ditta titolare dell'A.I.C. dovra' far pervenire, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della modifica nella Gazzetta Ufficiale, all'Agenzia italiana del farmaco, ufficio procedure post-autorizzative, una riproduzione degli stampati cosi' come modificati e la copia dell'avvenuta pubblicazione.