Art. 4 
 
  1. In caso di  implementazione  degli  stampati,  a  seguito  della
conclusione della procedura, in difformita' a  quanto  approvato  dal
RMS con i testi «common», si applicano  le  sanzioni  previste  dalla
normativa vigente in materia di  procedimento  amministrativo,  salvo
che il fatto costituisca piu' grave reato. 
  2. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 158, comma 13, del decreto
legislativo n. 219/2006, in  caso  di  mancata  corresponsione  delle
tariffe dovute, se per effetto  di  procedure  di  silenzio  assenso,
l'azienda  interessata  ha  acquisito   l'autorizzazione   richiesta,
nessun'altra domanda concernente il medesimo medicinale  puo'  essere
presa  in  considerazione  se  non  previo  pagamento  della  tariffa
inizialmente non corrisposta.