Art. 5 
 
                         Casi di esclusione 
 
  1. Sono esclusi dall'anticipazione: 
    a)  i  soggetti  aventi  una  situazione  debitoria  con  importi
esigibili nel Registro  nazionale  debiti  o  nel  Registro  debitori
dell'organismo  pagatore  e  non  esigibili  ma  comunque  conosciuti
dall'organismo pagatore; 
    b) i soggetti con  provvedimenti  di  sospensione  dei  pagamenti
adottati dall'organismo pagatore; 
    c)  i  soggetti  cedenti  titoli  il  cui  trasferimento  non  e'
perfezionato alla data di concessione dell'anticipazione. 
  Inoltre, per quanto riguarda gli aiuti concessi: 
    ai sensi del de minimis di cui al regolamento (UE) n.  1408/2013,
devono essere rispettate le  condizioni  di  cui  all'art.  1  «Campo
d'applicazione» del medesimo regolamento; 
    ai sensi del «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a
sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» di cui al
decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali,
in corso di perfezionamento, sono escluse le aziende  in  difficolta'
prima del 31  dicembre  2019  ai  sensi  del  punto  23  del  «Quadro
temporaneo per le misure di aiuti di Stato a sostegno  dell'economica
nell'attuale emergenza del COVID 19».