Art. 5 Casi di esclusione 1. Sono esclusi dall'anticipazione: a) i soggetti aventi una situazione debitoria con importi esigibili nel Registro nazionale debiti o nel Registro debitori dell'organismo pagatore e non esigibili ma comunque conosciuti dall'organismo pagatore; b) i soggetti con provvedimenti di sospensione dei pagamenti adottati dall'organismo pagatore; c) i soggetti cedenti titoli il cui trasferimento non e' perfezionato alla data di concessione dell'anticipazione. Inoltre, per quanto riguarda gli aiuti concessi: ai sensi del de minimis di cui al regolamento (UE) n. 1408/2013, devono essere rispettate le condizioni di cui all'art. 1 «Campo d'applicazione» del medesimo regolamento; ai sensi del «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, in corso di perfezionamento, sono escluse le aziende in difficolta' prima del 31 dicembre 2019 ai sensi del punto 23 del «Quadro temporaneo per le misure di aiuti di Stato a sostegno dell'economica nell'attuale emergenza del COVID 19».