Art. 3 
 
Modifiche al  tasso  di  sconto  e  alla  componente  aggiuntiva  del
                            corrispettivo 
 
  Per le richieste di garanzia presentate ai sensi dell'art.  20  del
decreto-legge n. 22/2019 nel periodo di cui all'art. 1, il  tasso  di
sconto applicabile di cui all'Allegato 2 «Formula di  prezzo»,  punto
2),  lettera  b)  e  punto  11)  del  decreto-legge  n.  18/2016   e'
determinato nella misura di 1.5%. Conseguentemente  i  fattori  della
componente aggiuntiva con la quale maggiorare il corrispettivo  annuo
della garanzia statale, di cui all'art. 9, comma 3, lettera d), i)  e
ii) e al citato  Allegato  2  del  decreto-legge  n.  18/2016,  sono,
rispettivamente, pari a 2.67 per il quarto e quinto anno e a 8.81 per
il sesto e settimo anno. 
   Le disposizioni contenute nel presente articolo non hanno  effetto
sulle operazioni gia' in essere. 
  Il  presente  decreto  sara'  trasmesso  ai  competenti  organi  di
controllo e pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana. 
    Roma, 15 luglio 2021  
 
                                                  Il Ministro: Franco 

Registrato dalla Corte dei  conti  il  22  luglio  2021.  Ufficio  di
controllo sugli atti del Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,
reg. n. 1038