Art. 3 Modifiche al tasso di sconto e alla componente aggiuntiva del corrispettivo Per le richieste di garanzia presentate ai sensi dell'art. 20 del decreto-legge n. 22/2019 nel periodo di cui all'art. 1, il tasso di sconto applicabile di cui all'Allegato 2 «Formula di prezzo», punto 2), lettera b) e punto 11) del decreto-legge n. 18/2016 e' determinato nella misura di 1.5%. Conseguentemente i fattori della componente aggiuntiva con la quale maggiorare il corrispettivo annuo della garanzia statale, di cui all'art. 9, comma 3, lettera d), i) e ii) e al citato Allegato 2 del decreto-legge n. 18/2016, sono, rispettivamente, pari a 2.67 per il quarto e quinto anno e a 8.81 per il sesto e settimo anno. Le disposizioni contenute nel presente articolo non hanno effetto sulle operazioni gia' in essere. Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 15 luglio 2021 Il Ministro: Franco Registrato dalla Corte dei conti il 22 luglio 2021. Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, reg. n. 1038