Art. 2 
 
                               Tariffe 
 
  1. Le spese  relative  all'espletamento  delle  attivita'  previste
dall'art. 1, tra cui quelle della commissione  di  collaudo  all'uopo
incaricata, sono  a  carico  dei  richiedenti  e  gli  importi  delle
relative tariffe sono indicati negli allegati  I  e  II  al  presente
decreto e sono aggiornati ogni due  anni  con  decreto  del  Ministro
delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, di  concerto  con
il Ministro dell'economia e delle finanze. 
  2. L'aggiornamento biennale di cui al comma  1  assorbe,  altresi',
gli  eventuali  scostamenti  delle  tariffe  desumibili  in  sede  di
espletamento delle attivita'. 
  3. I relativi importi sono versati all'entrata del  bilancio  dello
Stato. 
  4. Le spese di missione  della  commissione  di  collaudo  all'uopo
incaricata,  aggiuntive  rispetto  alla  tariffa  «Collaudo»  di  cui
all'allegato 2, sono a carico della societa' richiedente.