Art. 6 
 
               Accreditamento dei corsi di formazione 
                  e sviluppo professionale continuo 
 
  1. E' obbligatorio  accreditare  preventivamente  sia  i  corsi  di
formazione e di sviluppo professionale continuo del personale  e  del
responsabile del  progetto  di  ricerca,  sia  i  corsi  di  sviluppo
professionale continuo del responsabile del benessere  e  della  cura
degli  animali,  del  veterinario  designato   nonche'   del   membro
scientifico. 
  2. Con decreto del direttore della  competente  Direzione  generale
della sanita' animale e dei farmaci veterinari  del  Ministero  della
salute, consultato il Comitato  nazionale  per  la  protezione  degli
animali usati a fini scientifici  di  cui  all'art.  38  del  decreto
legislativo, da  emanare  entro  centottanta  giorni  dalla  data  di
entrata in vigore del presente decreto, vengono stabiliti i criteri e
la procedura di accreditamento, il numero di  crediti  necessari  per
l'assolvimento  dell'obbligo  di  sviluppo   professionale   continuo
nonche' le modalita' di gestione del libretto delle competenze di cui
all'art. 2, lettera r), del presente decreto. 
  3. L'ente organizzatore avente sede legale in un altro Stato membro
o in un Paese terzo deve  chiedere  preventivamente  l'accreditamento
del corso.