Art. 2 
 
             Verifica in ordine alle dichiarazioni rese 
 
  1. Il Ministero delle infrastrutture e della mobilita'  sostenibili
effettua controlli in ordine  alla  veridicita'  delle  dichiarazioni
rese e delle informazioni prodotte dalle imprese  di  navigazione  ai
fini dell'assegnazione dei contributi di cui al presente decreto.  Le
imprese di navigazione si impegnano a far effettuare  tali  controlli
al personale del Ministero delle  infrastrutture  e  della  mobilita'
sostenibili - Direzione generale per la vigilanza sulle Autorita'  di
sistema portuale, il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne. A
tal fine il Ministero puo' acquisire informazioni presso  ogni  altra
amministrazione pubblica, nonche'  effettuare  verifiche,  ispezioni,
controlli anche mediante accesso diretto  alle  sedi  delle  predette
imprese di navigazione e puo' altresi' acquisire,  presso  terzi,  la
documentazione inerente alle attivita' oggetto di contribuzione. 
  2. Qualora a seguito di notizie o fatti intervenuti o all'esito  di
controlli effettuati dal Ministero sia accertata l'insussistenza  dei
requisiti di accesso alle  misure  di  compensazione,  i  richiedenti
decadono dai benefici di cui al  presente  decreto  ed  il  Ministero
procede al recupero degli importi erogati. 
  3. Costituisce ipotesi di decadenza dai benefici l'aver  presentato
dichiarazioni mendaci o documentazione falsa. 
  4. Qualora, a seguito di notizie o fatti intervenuti o all'esito di
controlli effettuati dal Ministero, sia accertata la  spettanza  solo
parziale della misura di compensazione,  l'entita'  della  stessa  e'
corrispondentemente ridotta e ne viene disposto il recupero. 
  5. L'amministrazione provvede agli adempimenti indicati nel decreto
con  le  risorse  umane  strumentali  e  finanziarie  disponibili   a
legislazione vigente, senza nuovi o maggiori  oneri  per  la  finanza
pubblica.