IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante   disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei ministri, e successive modificazioni; 
  Vista la legge 2 aprile 1979, n.  97,  recante  norme  sullo  stato
giuridico dei magistrati e sul trattamento economico  dei  magistrati
ordinari e amministrativi, dei magistrati della giustizia militare  e
degli avvocati dello Stato, e, in particolare, gli articoli 11 e  12,
come sostituiti dall'art. 2 della legge 19 febbraio 1981, n. 27,  ove
si  prevede  che  la  percentuale  dell'adeguamento  triennale  delle
retribuzioni del predetto personale e' determinata entro il 30 aprile
del primo anno di  ogni  triennio  con  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro della giustizia e
con il Ministro dell'economia e delle finanze; 
  Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 448, recante misure di  finanza
pubblica per la stabilizzazione e lo  sviluppo,  e,  in  particolare,
l'art. 24, comma 1, che  stabilisce  che  dal  1°  gennaio  1998  gli
stipendi, l'indennita' integrativa speciale e  gli  assegni  fissi  e
continuativi   delle   categorie    di    personale    statale    non
contrattualizzato sono adeguati di  diritto  annualmente  in  ragione
degli  incrementi  medi,   calcolati   dall'Istituto   nazionale   di
statistica,  conseguiti  nell'anno  precedente  dalle  categorie   di
pubblici dipendenti contrattualizzati  sulle  voci  retributive,  ivi
compresa   l'indennita'   integrativa   speciale,   utilizzate    per
l'elaborazione degli indici delle retribuzioni contrattuali; 
  Visto il comma 4 del citato art. 24 della legge n.  448  del  1998,
che dispone che il criterio previsto dal predetto comma 1 si  applica
anche al personale di magistratura  e  agli  avvocati  e  procuratori
dello Stato ai fini del  calcolo  dell'adeguamento  triennale,  ferme
restando, per quanto non derogato, le disposizioni dell'art. 2  della
legge 19 febbraio 1981, n. 27, tenendo conto  degli  incrementi  medi
pro capite del  trattamento  economico  complessivo,  comprensivo  di
quello accessorio e variabile, delle  altre  categorie  del  pubblico
impiego; 
  Vista la sentenza della Corte costituzionale 11  ottobre  2012,  n.
223; 
  Vista  la  nota  dell'11  gennaio  2021,  protocollo  generale   n.
SP/336599/21, avente ad oggetto  «Adeguamento  triennale  stipendi  e
indennita' del personale di magistratura ed equiparati - art. 2 della
legge n. 27 del 1981 e art. 24 della legge n. 448 del 1998»,  con  la
quale l'Istituto  nazionale  di  statistica  ha  comunicato  di  aver
«predisposto la metodologia per calcolare  il  nuovo  indicatore  per
l'adeguamento triennale di stipendi e  indennita'  del  personale  di
magistratura e equiparati», condivisa dal Ministero  dell'economia  e
delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale  dello  Stato,
con nota prot. RGS n. 222779 del 24 novembre 2020; 
  Visto il decreto  in  data  25  gennaio  2021  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro della giustizia e
con   il   Ministro   dell'economia   e   delle   finanze,   relativo
all'adeguamento degli stipendi e delle indennita'  del  personale  in
riferimento, per il triennio 2018-2020, con il quale  il  trattamento
economico del personale stesso e'  stato  aumentato  dello  0,62  per
cento complessivo a decorrere dal 1° gennaio  2018  e,  a  titolo  di
acconto sull'adeguamento triennale  successivo,  nella  misura  dello
0,19 per cento, per ciascuno degli anni 2019 e 2020, con  decorrenza,
rispettivamente, dal 1° gennaio 2019 e dal 1° gennaio 2020; 
  Preso atto che,  con  nota  in  data  1°  aprile  2021,  protocollo
generale n. 1082041/21, l'Istat ha  comunicato  alla  Presidenza  del
Consiglio dei ministri che, in  accordo  con  quanto  previsto  dalla
metodologia condivisa dalla Ragioneria generale dello  Stato  con  la
predetta nota del 24 novembre 2020, la variazione della  retribuzione
media pro capite complessiva  dei  pubblici  dipendenti,  esclusi  il
personale di magistratura e i dirigenti  non  contrattualizzati,  nel
triennio 2018-2020, e' pari a + 4,85 per cento; 
  Rilevato che il citato odierno adeguamento triennale  nella  misura
del 4,85 per cento va applicato a decorrere dal 1° gennaio 2021  alle
misure  della  retribuzione  in  vigore  al  1°  gennaio  2018,   con
conseguente conguaglio, con la medesima decorrenza 1°  gennaio  2021,
degli acconti corrisposti negli anni 2019 e 2020; 
  Considerato che, ai sensi dell'art. 2 della legge 19 febbraio 1981,
n. 27, gli acconti per gli anni 2022 e 2023 vanno  determinati  nella
misura del 30 per cento della variazione percentuale dell'adeguamento
triennale da applicare dal 1° gennaio 2021, pari al 4,85 per cento  e
che da tale  determinazione  risulta  una  percentuale  di  ulteriore
aumento, arrotondata alla seconda cifra decimale, pari  all'1.46  per
cento   per   ciascuno   dei   predetti   anni,    con    decorrenza,
rispettivamente, dal 1° gennaio 2022 e dal 1° gennaio 2023; 
  Considerato che agli oneri derivanti dal  presente  decreto  si  fa
fronte, ai sensi dell'art. 3, mediante apposito decreto di variazione
di bilancio, in applicazione dell'art. 21, comma 1-ter,  lettera  e),
della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni; 
  Di concerto con il Ministro  della  giustizia  e  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Le misure degli stipendi del personale  di  cui  alla  legge  19
febbraio 1981, n. 27, dell'indennita'  prevista  dall'art.  3,  primo
comma, della stessa legge e dell'indennita' integrativa  speciale  in
vigore alla data del 1° gennaio 2018, sono incrementate del 4,85  per
cento, con decorrenza 1° gennaio 2021,  con  conseguente  conguaglio,
con la medesima decorrenza 1° gennaio 2021, degli acconti corrisposti
negli anni 2019 e 2020.