Art. 2 
 
  1. Le misure degli stipendi del personale  di  cui  alla  legge  19
febbraio 1981, n. 27, dell'indennita'  prevista  dall'art.  3,  primo
comma, della stessa legge e dell'indennita' integrativa  speciale  in
vigore alla data del 1° gennaio 2021, come  determinate  dall'art.  1
del presente decreto, sono ulteriormente incrementate,  per  ciascuno
degli  anni  2022  e  2023,  dell'1,46  per  cento,  con  decorrenza,
rispettivamente, dal 1° gennaio 2022 e dal 1° gennaio 2023, a  titolo
di acconto sull'adeguamento triennale successivo.