Art. 3 
 
             Disposizioni generali sulle prove di esame 
 
  1. L'esame per il conseguimento delle patenti nautiche e'  pubblico
e consiste in una prova scritta e in una prova pratica di manovra, da
tenersi  in  giornate  e  con  commissioni  d'esame  diverse  secondo
modalita'  di  organizzazione  proprie  dell'ufficio  competente.  E'
ammesso all'esame il candidato che abbia effettuato almeno cinque ore
complessive di manovre, svolgendo il programma di cui all'allegato D,
su imbarcazioni o  navi  da  diporto  utilizzate  per  l'insegnamento
professionale, attestate da una scuola nautica.  L'esame  si  intende
superato all'esito favorevole di entrambe le prove. 
  2. Entro il periodo di validita' della domanda  di  ammissione,  e'
consentito ripetere una sola volta la prova di  esame  non  superata,
senza ulteriori oneri tributari, purche' siano decorsi almeno  trenta
giorni dalla data della prova che ha avuto esito negativo. 
  3. Il candidato che entro i termini di validita' della  domanda  di
ammissione agli esami, ha ottenuto l'idoneita' alla prova scritta  ma
non ha superato la prova pratica, puo' presentare una  nuova  domanda
entro trenta giorni dalla scadenza della precedente per sostenere  la
sola prova pratica. Scaduti inutilmente anche i termini di  validita'
della nuova domanda essa e' archiviata. Qualora il candidato che  non
abbia superato la seconda prova presenti una nuova istanza  di  esame
entro e non oltre trenta giorni dalla scadenza della  precedente,  e'
tenuto a sostenere la sola prova pratica. 
  4. Nel luogo, giorno e ora comunicati dall'Ufficio  competente  per
lo svolgimento delle prove di esame, il  candidato  deve  presentarsi
munito di documento di riconoscimento in corso di validita' anche  ai
sensi dell'art. 35 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  28
dicembre 2000,  n.  445.  Per  le  finalita'  di  cui  al  punto  B.3
dell'allegato II del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti n. 146 del 2008, e' considerato assente  il  candidato  che
non renda disponibile l'imbarcazione o la  nave  da  diporto  per  lo
svolgimento della prova pratica. 
  5. Per l'ammissione dei  candidati  allo  svolgimento  della  prova
pratica, l'esaminatore unico ovvero il presidente  della  commissione
di esame, prima dell'inizio della prova,  acquisisce  al  verbale  di
esame: 
    a) un'apposita dichiarazione rilasciata dal candidato privatista,
ai sensi del decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000, n. 445, comprensiva dei relativi allegati,  che  attesti  sotto
responsabilita' che l'imbarcazione o la nave da diporto impiegata  e'
in regola con le vigenti disposizioni in materia di sicurezza nonche'
con le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'art.  7  del  presente
decreto. La medesima dichiarazione e' rilasciata, in nome e per conto
dei propri candidati, dal titolare della scuola nautica o dal  legale
rappresentante del consorzio  o  del  centro  di  istruzione  per  la
nautica; 
    b) copia  della  polizza  di  assicurazione  per  responsabilita'
civile di cui deve essere munita l'unita' navale  da  diporto  e  che
deve includere anche la copertura assicurativa dei danni a persone  o
cose derivanti dallo svolgimento di attivita' d'esame.