Art. 5 
 
                          Verbale di esame 
 
  1. Per ciascuna sessione d'esame, il segretario  della  commissione
di   esame   predispone   apposito   verbale,   datato   e   numerato
progressivamente,  recante  l'elenco  dei  candidati,  i  numeri   di
protocollo delle relative istanze, la tipologia di patente  richiesta
e, nel  caso  di  patenti  nautiche  di  categoria  C,  le  eventuali
esplicite richieste di cui al punto B.4 dell'allegato II del  decreto
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 146 del 2008  e
successive modificazioni. 
  2. Ai  fini  del  computo  delle  assenze,  di  cui  al  punto  B.3
dell'allegato II del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti n. 146  del  2008,  i  candidati,  che  non  si  presentano
all'esame, sono considerati assenti. 
  3. Il verbale d'esame riporta: 
    a) l'elenco dei candidati presenti, debitamente identificati, sia
per la prova teorica scritta sia per la prova pratica; 
    b) l'elenco dei candidati risultati assenti; 
    c) le risultanze dell'esame per ogni singolo candidato; 
    d) i dati  identificativi  dell'unita'  impiegata  per  la  prova
pratica, comprensiva dei dati identificativi della proprieta'  e  del
soggetto di cui all'art. 7, comma 3, lettera d), ed all'art. 9, comma
3; 
    e) l'annotazione delle attestazioni di cui all'art. 3, comma 1. 
  4. Il verbale e' sottoscritto dall'esaminatore unico e dall'esperto
velista, se previsto, oppure dai membri  della  commissione  d'esame.
Gli elaborati scritti e la dichiarazione di cui all'art. 3, comma  5,
sono acquisiti al fascicolo del candidato.  Il  verbale  della  prova
pratica e' sottoscritto dall'esaminatore unico e  dall'istruttore  di
vela, se previsto.