Art. 7 
 
        Prova pratica per patenti nautiche di categoria A e C 
 
  1. La prova pratica per il conseguimento delle patenti nautiche  di
categoria A e C e' svolta su  unita'  di  lunghezza  minima  di  5,90
metri, se con propulsione a motore, ovvero di lunghezza minima  di  9
metri, se con propulsione a vela con  motore  ausiliario.  Le  unita'
utilizzate in sede d'esame devono anche  essere  iscritte  nell'ATCN,
ovvero nei registri delle  imbarcazioni  da  diporto.  E'  consentito
l'utilizzo di unita' da  diporto  di  bandiera  comunitaria  solo  se
iscritte in un pubblico registro comunitario. 
  2. L'unita' da diporto impiegata in  sede  di  prova  pratica  deve
avere a bordo dotazioni di sicurezza minime non  inferiori  a  quelle
previste dalle norme vigenti per la navigazione  entro  le  6  miglia
dalla costa, con aggiunta di bussola e apparato VHF anche portatile e
deve essere abilitata almeno per il tipo di navigazione  per  cui  si
richiede la patente. 
  3. Nel corso della prova pratica, nel rispetto del  numero  massimo
di persone trasportabili, devono obbligatoriamente trovarsi  a  bordo
dell'unita': 
    a) il candidato; 
    b) l'esaminatore unico ed il segretario ovvero il presidente e il
membro della commissione esaminatrice; 
    c)  l'istruttore  professionale  di  vela  nel  caso  di  patenti
nautiche relative alle unita' a vela ed a propulsione mista; 
    d) un soggetto designato dal candidato in possesso da minimo  tre
anni della patente nautica almeno corrispondente a  quella  richiesta
dal candidato ovvero l'istruttore dalla scuola nautica, a valere  per
i propri candidati, che assume il comando dell'unita'. 
  4. La prova pratica ha inizio nel  momento  in  cui  colui  che  ha
assunto il comando dell'unita', ai sensi della lettera d) del comma 3
lascia   al   candidato   l'esecuzione   delle   manovre    richieste
dall'esaminatore  unico  o  dal  presidente   della   commissione   o
dall'istruttore professionale di vela per la prova di vela. 
  5. La  prova  termina  con  la  dichiarazione  pubblica  dell'esito
conseguito. E' dichiarato non idoneo il candidato che non dimostra di
saper eseguire le manovre previste. La prova  pratica  effettuata  su
unita' a vela include anche il programma di manovra da effettuarsi  a
motore. 
  6. Il candidato valutato non idoneo nella prova pratica a  vela  ha
facolta' di optare per il conseguimento della corrispondente  patente
nautica relativa alle sole unita' a motore, effettuando le manovre  a
motore previste. L'opzione espressa dal  candidato  e'  annotata  nel
verbale di esame. 
  7. La prova pratica di cui al presente articolo: 
    a) per la navigazione entro le 12 miglia dalla costa si svolge in
mare ovvero in laghi o in specchi  acquei  navigabili  adeguati  allo
svolgimento in sicurezza delle  manovre  previste  dai  programmi  di
esame e sui quali  sia  autorizzata  la  navigazione  ai  fini  dello
svolgimento di attivita' di esame per il conseguimento delle  patenti
nautiche; 
    b) per la navigazione senza alcun limite dalla costa,  si  svolge
in mare.