Art. 3 
 
         Misure di sicurezza «Corridoi turistici Covid-free» 
 
  1. Al fine di garantire condizioni di massima sicurezza  nel  corso
degli spostamenti per motivi di  turismo,  e  durante  la  permanenza
presso le mete di cui all'art. 1, comma 2,  gli  operatori  turistici
sono tenuti ad assicurare il rispetto delle misure  di  sicurezza  di
cui al  documento  recante  «Indicazioni  volte  alla  prevenzione  e
protezione dal rischio di contagio da COVID-19 nei corridoi turistici
Covid-free»,  che  costituisce  parte   integrante   della   presente
ordinanza.