((Art. 2-ter 
 
      Disposizioni di proroga in materia di lavoratori fragili 
 
  1. All'articolo 1 della  legge  30  dicembre  2020,  n.  178,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 481, le parole:  «30  giugno  2021»  sono  sostituite
dalle seguenti: «31 dicembre 2021»; 
    b) al comma 482, le parole: «282,1 milioni  di  euro  per  l'anno
2021» sono sostituite dalle seguenti: «396 milioni di euro per l'anno
2021»; 
    c) al comma 483, le parole: «173,95 milioni di  euro  per  l'anno
2021» sono sostituite dalle seguenti: «195,15  milioni  di  euro  per
l'anno 2021». 
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 135,1 milioni  di  euro
per l'anno 2021, si provvede: 
    a)  quanto  a  100  milioni  di  euro,  mediante   corrispondente
riduzione  del   fondo   di   cui   all'articolo   13-duodecies   del
decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni,
dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176; 
    b)  quanto  a  35,1  milioni  di  euro,  mediante  corrispondente
riduzione del Fondo sociale per  occupazione  e  formazione,  di  cui
all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge  29  novembre
2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge  28  gennaio
2009, n. 2.)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riportano i commi 481, 482 e 483  dell'articolo  1
          della legge 30 dicembre  2020,  n.  178,  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 2020, n. 322, S.O.,  recante
          «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno  finanziario
          2021 e bilancio pluriennale  per  il  triennio  2021-2023»,
          come modificati dalla presente legge: 
                «481. Le disposizioni dell'articolo  26,  commi  2  e
          2-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020,  n.  27,  si
          applicano nel periodo dal 1° gennaio 2021  al  31  dicembre
          2021. 
              482. In deroga alle disposizioni vigenti, gli  oneri  a
          carico del datore di lavoro, che presenta domanda  all'ente
          previdenziale, e dell'Istituto nazionale  della  previdenza
          sociale (INPS) connessi con le tutele di cui al  comma  481
          sono posti a carico dello Stato nel limite massimo di spesa
          di 396 milioni di euro per l'anno 2021. L'INPS provvede  al
          monitoraggio del limite di spesa di cui  al  primo  periodo
          del  presente  comma.  Qualora  dal  predetto  monitoraggio
          emerga che e' stato raggiunto, anche in via prospettica, il
          limite  di  spesa,  l'INPS  non  prende  in  considerazione
          ulteriori domande. 
              483.Al fine di garantire la sostituzione del  personale
          docente, educativo, amministrativo,  tecnico  e  ausiliario
          delle istituzioni scolastiche che usufruisce  dei  benefici
          di cui al comma 481, e'  autorizzata  la  spesa  di  195,15
          milioni di euro per l'anno 2021.» 
              - Si riporta l'articolo 13-duodecies del  decreto-legge
          28  ottobre  2020,  n.  137,  pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale 28 ottobre 2020, n. 269, edizione  straordinaria,
          recante «Ulteriori misure  urgenti  in  materia  di  tutela
          della  salute,  sostegno  ai  lavoratori  e  alle  imprese,
          giustizia    e    sicurezza,     connesse     all'emergenza
          epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni,
          dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176: 
              «Art. 13-duodecies. (Disposizioni di adeguamento  e  di
          compatibilita' degli aiuti con le disposizioni europee).  -
          1. Per la classificazione e l'aggiornamento delle aree  del
          territorio nazionale, caratterizzate  da  uno  scenario  di
          elevata o massima gravita' e da un livello di rischio alto,
          si rinvia alle ordinanze del Ministro della salute adottate
          ai sensi dell'articolo 19-bis. 
              2. Agli oneri derivanti dall'estensione delle misure di
          cui agli articoli  1,  1-bis,  8-bis,  9-bis,  9-quinquies,
          13-bis, 13-ter, 13-terdecies e 22-bis, anche in conseguenza
          delle ordinanze del Ministro della salute del  10  novembre
          2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  n.  280  del  10
          novembre 2020,  del  13  novembre  2020,  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale n. 284 del 14 novembre 2020,  e  del  20
          novembre 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  n.  290
          del  21  novembre  2020,  nonche'  in   conseguenza   delle
          eventuali successive ordinanze del Ministro  della  salute,
          adottate ai sensi dell'articolo  19-bis,  si  provvede  nei
          limiti del  fondo  allo  scopo  istituito  nello  stato  di
          previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con
          una dotazione di 1.790 milioni di euro per  l'anno  2020  e
          190,1 milioni di euro per l'anno 2021. 
              3. Le  risorse  del  fondo  di  cui  al  comma  2  sono
          utilizzate anche per  le  eventuali  regolazioni  contabili
          mediante versamento sulla contabilita'  speciale  n.  1778,
          intestata: "Agenzia delle Entrate - Fondi di bilancio".  In
          relazione alle maggiori esigenze derivanti  dall'attuazione
          degli articoli 9-bis, 13-bis,  13-terdecies  e  22-bis,  il
          Ministro dell'economia e delle finanze  e'  autorizzato  ad
          apportare, nei limiti delle risorse disponibili  del  fondo
          di cui al comma 2, le  occorrenti  variazioni  di  bilancio
          anche in conto residui. 
              4. Le  risorse  del  fondo  non  utilizzate  alla  fine
          dell'esercizio finanziario 2020 sono conservate  nel  conto
          dei residui per essere utilizzate per le medesime finalita'
          previste dal comma 2 anche negli esercizi successivi. 
              5. Le disposizioni di cui agli articoli 1, 1-bis, 8-bis
          e 9-bis si  applicano  nel  rispetto  dei  limiti  e  delle
          condizioni previsti dalla comunicazione  della  Commissione
          europea del  19  marzo  2020  C(2020)  1863  final  "Quadro
          temporaneo per le misure  di  aiuto  di  Stato  a  sostegno
          dell'economia  nell'attuale  emergenza  del  COVID-19",   e
          successive modificazioni. 
              6.  Agli  oneri  derivanti  dal  presente  articolo  si
          provvede ai sensi dell'articolo 34.» 
              - Si riporta l'articolo 18, comma 1,  lettera  a),  del
          decreto-legge 29 novembre 2008, n.  185,  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 29 novembre 2008, n. 280, S.O.,  recante
          «Misure  urgenti  per  il  sostegno  a  famiglie,   lavoro,
          occupazione  e  impresa  e  per  ridisegnare  in   funzione
          anti-crisi il quadro strategico nazionale», convertito, con
          modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2: 
                «Art.  18.  (Ferma  la  distribuzione   territoriale,
          riassegnazione delle risorse per formazione ed  occupazione
          e per interventi infrastrutturali). - 1. In  considerazione
          della eccezionale crisi economica  internazionale  e  della
          conseguente necessita' della riprogrammazione nell'utilizzo
          delle risorse disponibili, fermi i criteri di  ripartizione
          territoriale e  le  competenze  regionali,  nonche'  quanto
          previsto ai sensi degli articoli 6-quater e 6-quinquies del
          decreto-legge 25  giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il  CIPE,
          su  proposta  del  Ministro  dello  sviluppo  economico  di
          concerto con il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,
          nonche'  con  il  Ministro  delle  infrastrutture   e   dei
          trasporti per quanto attiene alla lettera b),  in  coerenza
          con gli indirizzi assunti in sede europea, entro 30  giorni
          dalla data di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto,
          assegna una quota delle risorse nazionali  disponibili  del
          Fondo aree sottoutilizzate: 
                  a) al Fondo sociale per occupazione  e  formazione,
          che e' istituito nello stato di  previsione  del  Ministero
          del lavoro, della salute  e  delle  politiche  sociali  nel
          quale  affluiscono  anche  le   risorse   del   Fondo   per
          l'occupazione, nonche' le  risorse  comunque  destinate  al
          finanziamento  degli  ammortizzatori  sociali  concessi  in
          deroga alla normativa vigente e  quelle  destinate  in  via
          ordinaria dal CIPE alla formazione;»