Art. 4 
 
Disposizioni urgenti in materia di eventi sportivi e  in  materia  di
                    spettacoli aperti al pubblico 
 
  1.  Per  la  partecipazione  del  pubblico  agli  eventi   e   alle
competizioni  sportivi  all'aperto,  con  le  linee  guida   di   cui
all'articolo 5, commi 2 e 3, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87,  e'
possibile prevedere modalita' di assegnazione dei  posti  alternative
al distanziamento interpersonale di almeno un metro. 
  2. Dalla data di entrata in vigore del  presente  decreto,  per  la
partecipazione del pubblico agli eventi e  competizioni  sportivi  di
cui all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87,  in
zona  bianca  la  capienza  consentita  al  chiuso  non  puo'  essere
superiore al 35 per cento di quella massima autorizzata. 
  3. Dalla data di entrata in vigore del presente  decreto,  per  gli
spettacoli aperti al pubblico di cui all'articolo  5,  comma  1,  del
decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 17 giugno  2021,  n.  87,  in  zona  bianca  la  capienza
consentita al chiuso non puo' essere superiore al  35  per  cento  di
quella massima autorizzata nel  caso  di  eventi  con  un  numero  di
spettatori superiore a 2500. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo 5 del decreto-legge
          22 aprile 2021, n. 52, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale
          22 aprile 2021, n.  96,  recante  «Misure  urgenti  per  la
          graduale ripresa delle attivita' economiche e  sociali  nel
          rispetto delle esigenze di  contenimento  della  diffusione
          dell'epidemia da COVID-19», convertito, con  modificazioni,
          dalla legge 17 giugno 2021, n. 87: 
                «Art. 5. (Spettacoli aperti  al  pubblico  ed  eventi
          sportivi). -  1. In zona  bianca  e  in  zona  gialla,  gli
          spettacoli aperti al pubblico in  sale  teatrali,  sale  da
          concerto, sale cinematografiche, locali di  intrattenimento
          e  musica  dal  vivo  e  in  altri  locali  o  spazi  anche
          all'aperto, sono svolti esclusivamente con posti  a  sedere
          preassegnati e a condizione che sia assicurato il  rispetto
          della distanza interpersonale di almeno un metro,  sia  per
          gli spettatori che non siano abitualmente  conviventi,  sia
          per il personale, e l'accesso e' consentito  esclusivamente
          ai  soggetti  muniti  di  una  delle  certificazioni  verdi
          COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2. In zona bianca, la
          capienza consentita non puo' essere  superiore  al  50  per
          cento di quella massima autorizzata all'aperto e al 25  per
          cento al chiuso  nel  caso  di  eventi  con  un  numero  di
          spettatori superiore rispettivamente a 5.000  all'aperto  e
          2.500 al chiuso. In zona gialla la capienza consentita  non
          puo' essere superiore al 50 per  cento  di  quella  massima
          autorizzata e il numero  massimo  di  spettatori  non  puo'
          comunque  essere  superiore  a  2.500  per  gli  spettacoli
          all'aperto e a 1.000 per gli spettacoli in  luoghi  chiusi,
          per ogni singola sala. Le attivita'  devono  svolgersi  nel
          rispetto di linee guida adottate ai sensi dell'articolo  1,
          comma  14,  del  decreto-legge  16  maggio  2020,  n.   33,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio  2020,
          n. 74. Restano sospesi gli spettacoli  aperti  al  pubblico
          quando  non  e'  possibile  assicurare  il  rispetto  delle
          condizioni  di  cui  al  presente  articolo,   nonche'   le
          attivita' che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche  e
          locali assimilati. 
              2. Le misure di cui al primo periodo  del  comma  1  si
          applicano anche per la partecipazione del pubblico sia agli
          eventi  e   alle   competizioni   di   livello   agonistico
          riconosciuti  di   preminente   interesse   nazionale   con
          provvedimento  del  Comitato  olimpico  nazionale  italiano
          (CONI)  e  del   Comitato   italiano   paralimpico   (CIP),
          riguardanti gli sport individuali e di squadra, organizzati
          dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline
          sportive associate, enti di promozione sportiva  ovvero  da
          organismi sportivi internazionali sia agli  eventi  e  alle
          competizioni sportivi diversi da quelli  sopra  richiamati.
          In zona bianca, la  capienza  consentita  non  puo'  essere
          superiore al 50 per cento  di  quella  massima  autorizzata
          all'aperto e al 25 per cento al chiuso. In zona  gialla  la
          capienza consentita non puo' essere  superiore  al  25  per
          cento di quella massima autorizzata e, comunque, il  numero
          massimo di spettatori non puo' essere superiore a 2.500 per
          gli impianti all'aperto e  a  1.000  per  gli  impianti  al
          chiuso. Le attivita' devono svolgersi  nel  rispetto  delle
          linee guida adottate dalla  Presidenza  del  Consiglio  dei
          ministri  -  Dipartimento  per   lo   sport,   sentita   la
          Federazione medico sportiva italiana, sulla base di criteri
          definiti dal Comitato tecnico-scientifico.  Quando  non  e'
          possibile assicurare il rispetto delle condizioni di cui al
          presente comma, gli eventi e le  competizioni  sportivi  si
          svolgono senza la presenza di pubblico. 
              2-bis. 
              3. In zona bianca e gialla, in relazione  all'andamento
          della situazione epidemiologica e alle caratteristiche  dei
          siti e degli eventi all'aperto, puo'  essere  stabilito  un
          diverso numero massimo  di  spettatori,  nel  rispetto  dei
          principi  fissati  dal  Comitato  tecnico-scientifico,  con
          linee guida idonee a prevenire  o  ridurre  il  rischio  di
          contagio, adottate, per gli spettacoli all'aperto di cui al
          comma 1, dalla Conferenza delle Regioni  e  delle  Province
          autonome e, per gli eventi e le competizioni all'aperto  di
          cui al comma 2, dal Sottosegretario di Stato con delega  in
          materia di sport. 
              4.»