Art. 8 
 
               Proroga del contingente «Strade sicure» 
 
  1. Al fine di garantire e sostenere la prosecuzione, da parte delle
Forze armate, dello svolgimento  dei  maggiori  compiti  connessi  al
contenimento della  diffusione  del  virus  SARS-CoV-2,  l'incremento
delle 753 unita' di personale di cui all'articolo 22,  comma  1,  del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e' ulteriormente prorogato fino al
31 ottobre 2021. 
  2. Per l'attuazione delle disposizioni del comma 1 e'  autorizzata,
per l'anno 2021, la spesa complessiva di euro 7.626.780, di cui  euro
1.875.015 per il pagamento delle prestazioni di lavoro  straordinario
ed euro 5.751.765  per  gli  altri  oneri  connessi  all'impiego  del
personale. 
  3. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, pari
a euro 7.626.780 per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento del fondo  speciale  di  parte  corrente
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023,  nell'ambito  del
programma «Fondi di riserva e  speciali»  della  missione  «Fondi  da
ripartire» dello stato di previsione del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze per l'anno 2021, allo  scopo  parzialmente  utilizzando
l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. 
  4. Ai fini dell'immediata  attuazione  del  presente  articolo,  il
Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato  ad  apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
  ((4-bis. Al codice dell'ordinamento militare,  di  cui  al  decreto
legislativo  15  marzo  2010,  n.  66,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) agli articoli 1053, comma 1, e 1242, comma 2, le  parole:  «31
ottobre» sono sostituite dalle seguenti: «15 settembre»; 
    b) all'articolo 2233-quater, dopo il comma 3-bis e'  aggiunto  il
seguente: 
      «3-ter. Per gli anni 2021 e 2022, le  aliquote  di  valutazione
degli ufficiali sono formate alla data del 15 ottobre».)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta l''articolo 22, comma 1, del decreto-legge
          19 maggio 2020, n. 34, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale
          19 maggio 2020, n. 128, S.O., recante  «Misure  urgenti  in
          materia di  salute,  sostegno  al  lavoro  e  all'economia,
          nonche'  di  politiche   sociali   connesse   all'emergenza
          epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni,
          dalla legge 17 luglio 2020, n. 77: 
                «Art. 22 (Misure per  la  funzionalita'  delle  Forze
          armate - Operazione "Strade  sicure").  -  1.  Al  fine  di
          garantire e sostenere la prosecuzione, da parte delle Forze
          armate, dello svolgimento dei maggiori compiti connessi  al
          contenimento della diffusione del COVID-19 fino  alla  data
          di cessazione  dello  stato  di  emergenza  deliberato  dal
          Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, si dispone che: 
                a) l'incremento delle 253 unita' di personale di  cui
          all'articolo 74, comma 01, del decreto-legge 17 marzo 2020,
          n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile
          2020, n. 27, e' ulteriormente prorogato fino al  31  luglio
          2020; 
                b) l'intero contingente di cui  all'articolo  74-ter,
          comma  1,  del  decreto-legge  17  marzo   2020,   n.   18,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile  2020,
          n. 27, e' integrato di ulteriori 500 unita' dalla  data  di
          effettivo impiego fino al 31 luglio 2020. 
              2. Allo scopo di soddisfare le esigenze di cui al comma
          1,  e'  autorizzata  per  l'anno  2020  l'ulteriore   spesa
          complessiva di euro 9.404.210, di cui euro 5.154.191 per il
          pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario ed euro
          4.250.019 per gli  altri  oneri  connessi  all'impiego  del
          personale. 
              3. Alla  copertura  degli  oneri  di  cui  al  presente
          articolo si provvede ai sensi dell'articolo 265.» 
              - Si riportano gli  articoli  1053,  comma  1,  1242  e
          2233-quater del decreto legislativo 15 marzo 2010,  n.  66,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 maggio 2010, n.  106,
          S.O., recante  «Codice  dell'ordinamento  militare.»,  come
          modificati dal presente articolo: 
                «Art. 1053 (Formazione delle aliquote di  valutazione
          degli ufficiali). - 1. Il 15 settembre  di  ogni  anno,  il
          Direttore  generale  della  Direzione   generale   per   il
          personale militare, con apposite determinazioni, indica per
          ciascuna Forza armata,  per  ciascun  grado  e  ruolo,  gli
          ufficiali da valutare  per  la  formazione  dei  quadri  di
          avanzamento per l'anno successivo. In  tali  determinazioni
          sono inclusi: 
                  a) gli ufficiali non ancora valutati che, alla data
          suddetta, hanno raggiunto tutte  le  condizioni  prescritte
          dall' articolo 1093; 
                  b)  gli  ufficiali  gia'  giudicati  idonei  e  non
          iscritti in quadro; 
                  c) gli ufficiali da valutare o  rivalutare  perche'
          sono venute a cessare le cause che ne  avevano  determinato
          la sospensione della valutazione o della promozione.» 
                «Art.  1242  (Aliquote  di  valutazione).  -  1.  Gli
          ufficiali piloti e navigatori di  complemento,  per  essere
          valutati per l'avanzamento,  devono  trovarsi  compresi  in
          apposite aliquote di ruolo  stabilite  dal  Ministro  della
          difesa. Per gli ufficiali compresi nelle predette aliquote,
          che vengano a trovarsi in una delle condizioni previste per
          l'impedimento alla valutazione o alla promozione,  previste
          dall' articolo 1051 e dalla sezione  II  del  capo  IV  del
          presente titolo operano, in quanto applicabili, le norme di
          cui al capo V del presente titolo. 
              2. Agli effetti di quanto disposto nel comma 1,  il  15
          settembre di ogni anno il Ministro determina le aliquote di
          ruolo  per  la  formazione  dei   quadri   di   avanzamento
          comprendendovi per ciascun grado, gli ufficiali che,  entro
          il 31 dicembre dell'anno successivo, maturino la permanenza
          nel grado o l'anzianita' di servizio prevista all' articolo
          1243. 
              3. I tenenti sono valutati e se  idonei  sono  promossi
          con  anzianita'  decorrente  dal   giorno   successivo   al
          compimento delle permanenze previste dall' articolo 1243.» 
                «Art.  2233-quater   (Regime   transitorio   per   la
          formazione  delle  aliquote  degli  ufficiali).   -  1.   A
          decorrere dal 1° gennaio 2017 e fino al  31  ottobre  2019,
          per l'avanzamento ai gradi di capitano  e  di  maggiore,  e
          gradi  corrispondenti,  le  aliquote  di  valutazione   per
          l'avanzamento al grado superiore sono stabilite con decreto
          del Ministro della difesa e sono  determinate  comprendendo
          ufficiali con anzianita' di grado, crescenti o  decrescenti
          a seconda dei ruoli o dei gradi, in modo da  consentire,  a
          decorrere  dal  2020,  l'inserimento  nelle   aliquote   di
          valutazione degli ufficiali aventi le permanenze minime nei
          gradi previste dalle tabelle 1, 2 e 3, di cui agli articoli
          1099-bis, 1136-bis e 1185-bis, allegate al presente codice. 
              2. Per l'avanzamento ai gradi  di  tenente  colonnello,
          colonnello, e gradi corrispondenti: 
                a) agli ufficiali che, nell'anno 2017,  rivestono  il
          grado   di   maggiore,   tenente   colonnello    e    gradi
          corrispondenti, nonche' ai capitani inseriti in aliquota di
          avanzamento al 31 ottobre 2017 per aver maturato i  periodi
          di permanenza minima nel grado previsti dalle tabelle 1,  2
          e 3 vigenti al 31 dicembre 2016, continuano ad applicarsi i
          periodi di permanenza nei gradi previsti dalle tabelle 1, 2
          e 3, di cui agli articoli 1099-bis,  1136-bis  e  1185-bis,
          vigenti al 31 dicembre 2016; 
                b) agli ufficiali che per effetto delle  disposizioni
          di cui al comma 1 hanno beneficiato di  una  riduzione  dei
          periodi di permanenza nel grado di  tenente  e  capitano  e
          corrispondenti rispetto a quelli previsti dalle tabelle  1,
          2 e 3, di cui agli articoli 1099-bis, 1136-bis e  1185-bis,
          vigenti al 31 dicembre 2016, si applica l'incremento  degli
          anni di permanenza nei gradi di maggiore e  corrispondenti,
          nel limite massimo di un anno, e di  tenente  colonnello  e
          corrispondenti,  per  la   parte   residuale,   in   misura
          complessivamente  pari  alla  riduzione  della   permanenza
          richiesta per l'avanzamento  al  grado  di  capitano  e  di
          maggiore, o gradi corrispondenti, di cui hanno beneficiato 
              3. I tenenti, e gradi  corrispondenti,  inseriti  nelle
          aliquote di valutazione formate ai sensi delle disposizioni
          di cui al comma 1 e promossi al grado di capitano, e  gradi
          corrispondenti,  assumono,  agli   effetti   giuridici   ed
          economici, un'anzianita' assoluta nel grado di  tenente,  e
          gradi  corrispondenti,  ridotta  nei  limiti   strettamente
          necessari ad evitare l'eventuale scavalcamento in ruolo  da
          parte di ufficiali con anzianita' di grado inferiore. 
              3-bis. Fino all'avanzamento al grado  di  colonnello  e
          gradi corrispondenti degli ufficiali di cui ai commi 1 e 2,
          lettera b), le aliquote di valutazione sono  stabilite  con
          decreto del Ministro della  difesa.  Per  l'avanzamento  al
          grado di maggiore e gradi  corrispondenti,  possono  essere
          previste  distinte  aliquote  sulla  base   delle   diverse
          anzianita' possedute al 31 dicembre 2016. 
              3-ter. Per  gli  anni  2021  e  2022,  le  aliquote  di
          valutazione degli ufficiali sono formate alla data  del  15
          ottobre.».