Art. 4 
 
                        Soggetti beneficiari 
 
  1. Possono beneficiare degli aiuti previsti dal presente decreto  i
soggetti esercenti attivita' d'impresa, arte e professione che: 
    a) alla data di entrata in vigore  del  decreto-legge  23  luglio
2021, svolgono, come  attivita'  prevalente  comunicata  con  modello
AA7/AA9 all'Agenzia delle entrate ai sensi dell'art. 35  del  decreto
del Presidente della Repubblica 29 ottobre 1972, n. 633, un'attivita'
che  risulta  chiusa  in  conseguenza  delle  misure  di  prevenzione
adottate ai sensi degli articoli 1 e 2  del  decreto-legge  25  marzo
2020, n. 19, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  22  maggio
2020, n. 35, rappresentate dalle  attivita'  individuate  dal  codice
ATECO 2007  «93.29.10  -  Discoteche,  sale  da  ballo  night-club  e
simili»; 
    b) alla data di entrata in vigore  del  decreto-legge  25  maggio
2021, svolgono, come  attivita'  prevalente  comunicata  con  modello
AA7/AA9 all'Agenzia delle entrate ai sensi dell'art. 35  del  decreto
del Presidente della Repubblica 29 ottobre 1972, n. 633, un'attivita'
riferita ai codici ATECO 2007 indicati nell'allegato  1  al  presente
decreto, rispetto alla quale dichiarano, nell'istanza di  accesso  al
contributo, di aver registrato, per effetto delle misure adottate  ai
sensi degli articoli 1 e 2 del decreto-legge 25 marzo  2020,  n.  19,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, nel
periodo intercorrente fra il 1° gennaio 2021 e la data di entrata  in
vigore della legge di conversione del decreto-legge 25  maggio  2021,
la chiusura per un periodo complessivo di almeno cento giorni. 
  2. Per poter beneficiare degli aiuti previsti dal presente decreto,
alla data di presentazione dell'istanza di cui all'art. 6, i soggetti
di cui al comma 1 devono: 
    a) essere titolari di partiva IVA  attiva  prima  della  data  di
entrata in vigore del decreto-legge 23 luglio  2021,  ovvero,  per  i
soggetti di cui al comma 1, lettera b), prima della data  di  entrata
in vigore del decreto-legge 25 maggio 2021; 
    b) essere residenti o stabiliti del territorio dello Stato; 
    c) non essere gia' in difficolta' al 31 dicembre  2019,  come  da
definizione stabilita dall'art. 2, punto 18,  del  regolamento  GBER,
fatta salva la deroga disposta  per  le  microimprese  e  le  piccole
imprese ai sensi del punto 23, lettera c), dalla Sezione  3.1  «Aiuti
di importo limitato» della comunicazione  della  Commissione  europea
del 19 marzo 2020. 
  3. Non possono beneficiare degli aiuti di cui al presente decreto: 
    a) gli enti pubblici di cui all'art. 74 del TUIR; 
    b) i soggetti di cui all'art. 162-bis del TUIR.