Art. 4 Soggetti beneficiari 1. Possono beneficiare degli aiuti previsti dal presente decreto i soggetti esercenti attivita' d'impresa, arte e professione che: a) alla data di entrata in vigore del decreto-legge 23 luglio 2021, svolgono, come attivita' prevalente comunicata con modello AA7/AA9 all'Agenzia delle entrate ai sensi dell'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 1972, n. 633, un'attivita' che risulta chiusa in conseguenza delle misure di prevenzione adottate ai sensi degli articoli 1 e 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, rappresentate dalle attivita' individuate dal codice ATECO 2007 «93.29.10 - Discoteche, sale da ballo night-club e simili»; b) alla data di entrata in vigore del decreto-legge 25 maggio 2021, svolgono, come attivita' prevalente comunicata con modello AA7/AA9 all'Agenzia delle entrate ai sensi dell'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 1972, n. 633, un'attivita' riferita ai codici ATECO 2007 indicati nell'allegato 1 al presente decreto, rispetto alla quale dichiarano, nell'istanza di accesso al contributo, di aver registrato, per effetto delle misure adottate ai sensi degli articoli 1 e 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, nel periodo intercorrente fra il 1° gennaio 2021 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 25 maggio 2021, la chiusura per un periodo complessivo di almeno cento giorni. 2. Per poter beneficiare degli aiuti previsti dal presente decreto, alla data di presentazione dell'istanza di cui all'art. 6, i soggetti di cui al comma 1 devono: a) essere titolari di partiva IVA attiva prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 23 luglio 2021, ovvero, per i soggetti di cui al comma 1, lettera b), prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 25 maggio 2021; b) essere residenti o stabiliti del territorio dello Stato; c) non essere gia' in difficolta' al 31 dicembre 2019, come da definizione stabilita dall'art. 2, punto 18, del regolamento GBER, fatta salva la deroga disposta per le microimprese e le piccole imprese ai sensi del punto 23, lettera c), dalla Sezione 3.1 «Aiuti di importo limitato» della comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020. 3. Non possono beneficiare degli aiuti di cui al presente decreto: a) gli enti pubblici di cui all'art. 74 del TUIR; b) i soggetti di cui all'art. 162-bis del TUIR.