Art. 7 
 
                         Disposizioni finali 
 
  1. L'operativita' delle disposizioni di cui al presente decreto  e'
subordinata alla notifica alla  Commissione  europea  del  regime  di
aiuti e alla  successiva  approvazione  da  parte  della  Commissione
medesima. 
  2. I soggetti beneficiari dei contributi di  cui  presente  decreto
sono tenuti ad adempiere, qualora rientranti nella casistica prevista
dall'art. 1, comma 125 e seguenti, della legge 4 agosto 2017, n.  124
e  successive  modificazioni  e  integrazioni,   agli   obblighi   di
pubblicazione delle agevolazioni ricevute. 
  3. Con il provvedimento di cui all'art. 6,  comma  3,  e'  definito
l'elenco degli oneri informativi per i cittadini  e  per  le  imprese
previsti dal presente decreto, ai sensi dell'art. 7,  commi  1  e  2,
della legge 11 novembre 2011, n. 180. 
  4. La misura di  sostegno  disciplinata  dal  presente  decreto  e'
pubblicata     sulla      piattaforma      telematica      denominata
«Incentivi.gov.it», ai sensi dell'art. 18-ter  del  decreto-legge  30
aprile 2019, n. 34, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  28
giugno 2019, n. 58. 
  Il  presente  decreto  sara'  trasmesso  ai  competenti  organi  di
controllo e pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana. 
    Roma, 9 settembre 2021 
 
                                                    Il Ministro       
                                             dello sviluppo economico 
                                                     Giorgetti        
  Il Ministro   
 dell'economia  
e delle finanze 
     Franco     

Registrato alla Corte dei conti il 1° ottobre 2021 
Ufficio  di  controllo  sugli  atti  del  Ministero  dello   sviluppo
economico e del Ministero delle politiche agricole, reg. n. 876