Art. 2 
 
                        Attivita' ricognitiva 
                    e presentazione delle domande 
 
  1. Le Autorita' di sistema portuale  che  intendono  accedere  alle
risorse del fondo di cui all'art. 1, comma 728 e 729 della  legge  30
dicembre 2020, n. 178, entro sessanta giorni dall'entrata  in  vigore
del presente decreto, trasmettono  alla  Direzione  generale  per  la
vigilanza sulle Autorita' di sistema portuale, il trasporto marittimo
e  per  vie  d'acqua  interne,  all'indirizzo  di  posta  elettronica
certificata dg.tm@pec.mit.gov.it, la domanda  di  accesso  al  fondo,
corredata da: 
    a. la tabella in allegato A; 
    b. relazione fotografica della nave/ relitto; 
    c. relazione  tecnica  finalizzata  a  certificare  gli  elementi
informativi raccolti nella tabella in allegato A; 
    d. relazione a firma del legale rappresentante dell'Autorita'  di
sistema portuale sulla procedura che si intende  seguire  (vendita  o
riciclaggio  o  demolizione),  redatta  anche  in  base  agli   esiti
dell'attivita' ricognitiva, come raccolti nella tabella  in  allegato
A, ed alle risultanze della relazione tecnica; 
    e. indicazione di una  stima  dei  costi  necessari  a  sostenere
l'operazione    (ivi    inclusi    quelli     istruttori     e     di
rimozione/spostamento) oggetto della domanda di accesso al fondo. 
  2. Per le finalita' del presente articolo, le Capitanerie di  porto
nei cui ambiti di giurisdizione (spazi  portuali)  insistano  relitti
rientranti nella fattispecie di cui  all'art.  73  del  Codice  della
navigazione ovvero suscettibili di creare pregiudizio per  l'ambiente
marino, nonche' navi che incidano  sui  profili  di  sicurezza  della
navigazione  o  costituiscono  pregiudizio  per  l'ambiente   marino,
trasmettono  all'Autorita'  di  sistema   portuale   competente   per
circoscrizione territoriale la tabella in allegato A e  la  relazione
fotografica.