Art. 8 
 
                 Ripartizione dei ricavi realizzati 
                dal vincitore di gara con la vendita 
 
  Ove le procedure di affidamento di cui agli  articoli  4  e  5  del
presente decreto prevedano la vendita dell'unita' navale e/o di tutti
gli elementi prodotti dal riciclaggio della nave, i  relativi  ricavi
sono  acquisiti  nella  disponibilita'  dell'Autorita'   di   sistema
portuale che provvede a riversarli nel fondo di cui all'art. 1, comma
728 della legge 30 dicembre 2020, n. 178.