Art. 9 
 
Rimozione, demolizione e vendita, anche  solo  parziale,  di  navi  e
  galleggianti,  compresi  i  sommergibili,  radiati   dalla   Marina
  militare presenti nelle aree portuali militari di Augusta,  Taranto
  e La Spezia 
 
  1. La Marina militare notifica annualmente alla Direzione  generale
per la vigilanza sulle Autorita' di sistema  portuale,  il  trasporto
marittimo e per  vie  d'acqua  interne  l'elenco  delle  navi  e  dei
galleggianti, compresi i sommergibili, radiati  presenti  nelle  aree
portuali militari di Augusta,  Taranto  e  La  Spezia,  per  i  quali
intende avviare le attivita' di affidamento - con  risorse  a  valere
della quota prevista per la MMI di cui all'art.  1  comma  730  della
legge 30 dicembre 2020, n. 178 - dei servizi di rimozione,  sgombero,
demolizione e vendita, anche parziale, corredata da  una  descrizione
degli interventi e della relativa stima dei costi associati. 
  2. La Marina militare, quale  autorita'  competente,  cura  l'avvio
delle procedure  ad  evidenza  pubblica,  ai  sensi  del  codice  dei
contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016,  n.
50, per l'affidamento dei servizi di cui al precedente comma 1. 
  3. I finanziamenti del Fondo saranno erogati, fino  all'esaurimento
della disponibilita' complessivamente prevista dall'art. 1 comma  730
della legge 30 dicembre 2020,  n.  178,  con  decreto  del  direttore
generale della Direzione generale per la vigilanza sulle Autorita' di
sistema portuale, il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne  a
favore del Centro di responsabilita' della  Marina  militare  con  le
seguenti modalita': 
    il  Centro  di  responsabilita'  della  Marina  militare  chiede,
all'avvio di ogni singola procedura di  affidamento,  alla  Direzione
generale per la vigilanza sulle Autorita'  di  sistema  portuale,  il
trasporto marittimo e per vie d'acqua  interne  l'assegnazione  delle
risorse a copertura  dell'importo  posto  a  base  di  gara,  facendo
specifico riferimento, per la singola  procedura,  agli  elementi  di
informazione di cui al precedente comma 1; 
    la Direzione generale per la vigilanza sulle Autorita' di sistema
portuale, il trasporto marittimo e per  vie  d'acqua  interne,  entro
venti giorni, assegna le risorse nella misura richiesta. 
  4. L'erogazione del contributo e' effettuata a favore del Centro di
responsabilita' della Marina militare che, in  qualita'  di  soggetto
beneficiario,  e'  responsabile  della  gestione   amministrativa   e
contabile del contributo stesso e della relativa rendicontazione. 
  5.  La  liquidazione  del  finanziamento,  a  cura  del  Centro  di
responsabilita' amministrativa della Marina militare e della relativa
rete dei funzionari delegati della Forza armata, e' effettuata  nelle
seguenti modalita': 
    il 30% dell'importo ammesso a finanziamento al momento dell'avvio
della procedura tecnico-amministrativa di affidamento; 
    il restante 70%, in funzione del cronoprogramma contrattuale  dei
pagamenti definito al termine della procedura di affidamento. 
  6. Il Ministero delle infrastrutture e della mobilita'  sostenibili
rimane estraneo a qualsiasi rapporto od obbligazione  costituiti  fra
soggetto beneficiario del contributo e soggetti terzi  per  forniture
di beni, prestazione di servizi,  collaborazione  e  qualsiasi  altra
prestazione. 
  Il  presente  decreto  sara'  trasmesso  ai  competenti  organi  di
controllo e pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana. 
    Roma, 2 settembre 2021 
 
                                     Il Ministro delle infrastrutture 
                                       e della mobilita' sostenibili  
                                                Giovannini            

Registrato alla Corte dei conti il 25 settembre 2021 
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture  e
dei  trasporti  e  del  Ministero  dell'ambiente,  della  tutela  del
territorio e del mare, n. 2812