Art. 3 
 
           Modifiche al decreto del Ministro dell'interno 
                            3 agosto 2015 
 
  1. All'art. 2, comma 1, del decreto  del  Ministro  dell'interno  3
agosto 2015, dopo il numero «72,» la  dicitura:  «limitatamente  agli
edifici sottoposti a tutela  ai  sensi  del  decreto  legislativo  22
gennaio 2004, n. 42, aperti al pubblico, destinati a contenere musei,
gallerie, esposizioni, mostre, biblioteche e archivi;» e' soppressa. 
  2. All'allegato 1 del decreto del Ministro  dell'interno  3  agosto
2015, nella sezione V «Regole tecniche  verticali»,  e'  aggiunto  il
seguente capitolo «V.12  -  Altre  attivita'  in  edifici  tutelati»,
contenente le norme tecniche di prevenzione incendi per  gli  edifici
sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004,
n. 42, aperti al pubblico, contenenti una o piu' attivita' ricomprese
nell'allegato I al decreto del Presidente della Repubblica 1°  agosto
2011, n. 151, ad esclusione di musei, gallerie, esposizioni,  mostre,
biblioteche e archivi, di cui all'art. 1.