Art. 6 Incrementi del costo parametrico 1. Per ciascuna delle tipologie di immobili di interesse culturale e paesaggistico indicate nell'art. 1, comma 1, ad esclusione di quella prevista dalla lettera h), sono previsti i seguenti incrementi percentuali del costo parametrico: fino al 100 per cento per gli immobili rientranti nella lettera a) dell'art. 1 (beni vincolati/dichiarati); fino al 70 per cento per gli immobili rientranti nella lettera b) dell'art. 1 (ope legis); fino al 35 per cento per gli immobili rientranti alla lettera c) dell'art. 1 (prescrizioni di tutela indiretta) per gli interventi di conservazione e restauro; fino al 14 per cento per gli interventi di ricostruzione; fino al 50 per cento per gli immobili rientranti alla lettera d) dell'art. 1 (edifici collabenti vincolati/dichiarati); fino al 50 per cento per gli immobili rientranti alla lettera e) dell'art. 1 (urbanistica) per gli interventi di conservazione e restauro; fino al 20 per cento per gli interventi di ricostruzione; fino al 70 per cento per gli immobili rientranti alla lettera f) dell'art. 1 (paesaggistici «specifici»); fino al 35 per cento per gli immobili rientranti alla lettera g) dell'art. 1 (paesaggistici «generici» o di piano paesaggistico) per gli interventi di conservazione e restauro; fino al 14 per cento per gli interventi di ricostruzione. 2. Gli incrementi di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), sono articolati, entro il limite massimo percentuale ivi previsto, in una quota minima garantita, pari al 30 per cento, e in ulteriori maggiorazioni condizionate all'assunzione dell'impegno, da parte del soggetto richiedente, tramite il professionista che ha redatto il progetto, di realizzare uno o piu' degli interventi, specificati nella tabella 1 contenuta nell'allegato 1 alla presente ordinanza. Nel caso di vincoli parziali, che riguardino, ad esempio, la sola facciata o singole parti dell'edificio, e' esclusa la quota minima garantita di incremento automatico del 30 per cento, di cui al precedente periodo. 3. Per gli immobili rientranti nella tipologia di cui all'art. 1, comma 1, lettere d) ed e), e' riconosciuto un incremento massimo del 50 per cento per gli interventi di conservazione e restauro e, solo per la tipologia di cui alla lettera e), del 20 per cento per quelli di ricostruzione. Per gli immobili rientranti nelle tipologie di cui all'art. 1, comma 1, lettere c) e g), e' riconosciuto un incremento massimo del 35 per cento per gli interventi di conservazione e restauro e del 14 per cento per quelli di ricostruzione. 4. L'incremento del contributo complessivo effettivamente spettante per le voci variabili, entro il limite percentuale massimo previsto per ciascuna delle tipologie di immobili di cui al comma 1, e' determinato dalla somma delle singole voci parametriche, relative alle tipologie di immobile e di intervento proposto, purche' rientrante nella categoria di intervento di conservazione o ricostruzione, e alla considerazione degli elementi paesaggistici, urbani, architettonici di contesto e degli elementi costitutivi dell'architettura storica riportati nelle tabelle dal n. 1 al n. 3 dell'allegato 1. 5. In particolare: per gli immobili rientranti nelle tipologie di cui all'art. 1, comma 1, lettere a), b) ed f) l'incremento del contributo economico e' determinato, in relazione agli specifici interventi proposti tra quelli indicati nella tabella 1, denominata «Conservazione e restauro», nelle corrispondenti misure percentuali ivi indicate; per gli immobili rientranti nelle tipologie di cui all'art. 1, comma 1, lettere c) e g), la cui realizzazione sia antecedente al 1945, l'incremento del contributo economico e' determinato, nelle corrispondenti misure percentuali ivi indicate, in relazione agli specifici interventi proposti, nonche' in relazione alla considerazione del contesto edilizio, urbano e paesaggistico e degli elementi costitutivi dell'architettura storica indicati nelle tabelle 2A e 3 dell'allegato 1, denominate rispettivamente «Salvaguardia e conservazione dei contesti edilizi, urbani e paesaggistici - Conservazione degli elementi costitutivi dell'architettura storica» e «Riduzione delle vulnerabilita' sismiche attraverso interventi compatibili con il carattere dell'architettura storica», integrando la documentazione progettuale con gli elaborati esplicativi ivi indicati; per gli immobili rientranti nelle tipologie di cui all'art. 1, comma 1, lettere d) ed e), la cui realizzazione, per quest'ultima tipologia, sia antecedente al 1945, l'incremento del contributo economico e' determinato, nelle corrispondenti misure percentuali ivi indicate, in relazione agli specifici interventi proposti, nonche' in relazione alla considerazione del contesto edilizio, urbano e paesaggistico e degli elementi costitutivi dell'architettura storica indicati nelle tabelle 2B e 3 dell'allegato 1, denominate rispettivamente «Salvaguardia e conservazione dei contesti edilizi, urbani e paesaggistici - Conservazione degli elementi costitutivi dell'architettura storica» e «Riduzione delle vulnerabilita' sismiche attraverso interventi compatibili con il carattere dell'architettura storica», integrando la documentazione progettuale con gli elaborati esplicativi ivi indicati. 6. La documentazione progettuale allegata alla domanda deve contenere un'adeguata descrizione, asseverata dal progettista, che dettagli e giustifichi le singole soluzioni progettuali per le quali si chiede l'incremento. 7. Ad eccezione dell'incremento minimo garantito del 30 per cento previsto per gli interventi sui beni appartenenti alla tipologia di cui alla lettera a) dell'art. 1, la domanda degli incrementi di cui alla presente ordinanza, come articolati nelle tabelle di cui all'allegato 1, e' facoltativa. La mancata compilazione, in tutto o in parte, delle predette tabelle non incide sul diritto al contributo corrispondente al costo parametrico.