Art. 6 
 
                  Incrementi del costo parametrico 
 
  1. Per ciascuna delle tipologie di immobili di interesse  culturale
e paesaggistico indicate nell'art.  1,  comma  1,  ad  esclusione  di
quella prevista dalla lettera h), sono previsti i seguenti incrementi
percentuali del costo parametrico: 
    fino al 100 per cento per gli immobili rientranti  nella  lettera
a) dell'art. 1 (beni vincolati/dichiarati); 
    fino al 70 per cento per gli immobili rientranti nella lettera b)
dell'art. 1 (ope legis); 
    fino al 35 per cento per gli immobili rientranti alla lettera  c)
dell'art. 1 (prescrizioni di tutela indiretta) per gli interventi  di
conservazione e restauro; fino al 14 per cento per gli interventi  di
ricostruzione; 
    fino al 50 per cento per gli immobili rientranti alla lettera  d)
dell'art. 1 (edifici collabenti vincolati/dichiarati); 
    fino al 50 per cento per gli immobili rientranti alla lettera  e)
dell'art. 1 (urbanistica)  per  gli  interventi  di  conservazione  e
restauro; fino al 20 per cento per gli interventi di ricostruzione; 
    fino al 70 per cento per gli immobili rientranti alla lettera  f)
dell'art. 1 (paesaggistici «specifici»); 
    fino al 35 per cento per gli immobili rientranti alla lettera  g)
dell'art. 1 (paesaggistici «generici» o di piano  paesaggistico)  per
gli interventi di conservazione e restauro; fino al 14 per cento  per
gli interventi di ricostruzione. 
  2. Gli incrementi di cui all'art. 1,  comma  1,  lettera  a),  sono
articolati, entro il limite massimo percentuale ivi previsto, in  una
quota minima  garantita,  pari  al  30  per  cento,  e  in  ulteriori
maggiorazioni condizionate all'assunzione dell'impegno, da parte  del
soggetto richiedente, tramite il professionista  che  ha  redatto  il
progetto, di realizzare uno  o  piu'  degli  interventi,  specificati
nella tabella 1 contenuta nell'allegato 1  alla  presente  ordinanza.
Nel caso di vincoli parziali, che riguardino,  ad  esempio,  la  sola
facciata o singole parti dell'edificio, e' esclusa  la  quota  minima
garantita di incremento automatico  del  30  per  cento,  di  cui  al
precedente periodo. 
  3. Per gli immobili rientranti nella tipologia di cui  all'art.  1,
comma 1, lettere d) ed e), e' riconosciuto un incremento massimo  del
50 per cento per gli interventi di conservazione e restauro  e,  solo
per la tipologia di cui alla lettera e), del 20 per cento per  quelli
di ricostruzione. Per gli immobili rientranti nelle tipologie di  cui
all'art. 1, comma 1, lettere c) e g), e' riconosciuto  un  incremento
massimo del 35 per  cento  per  gli  interventi  di  conservazione  e
restauro e del 14 per cento per quelli di ricostruzione. 
  4. L'incremento del contributo complessivo effettivamente spettante
per le voci variabili, entro il limite percentuale  massimo  previsto
per ciascuna delle tipologie di  immobili  di  cui  al  comma  1,  e'
determinato dalla somma delle  singole  voci  parametriche,  relative
alle  tipologie  di  immobile  e  di  intervento  proposto,   purche'
rientrante  nella  categoria  di  intervento   di   conservazione   o
ricostruzione, e alla considerazione  degli  elementi  paesaggistici,
urbani, architettonici  di  contesto  e  degli  elementi  costitutivi
dell'architettura storica riportati nelle tabelle dal n. 1  al  n.  3
dell'allegato 1. 
  5. In particolare: 
    per gli immobili rientranti nelle tipologie di  cui  all'art.  1,
comma 1, lettere a), b) ed f) l'incremento del  contributo  economico
e' determinato, in relazione agli specifici interventi  proposti  tra
quelli  indicati  nella  tabella  1,  denominata   «Conservazione   e
restauro», nelle corrispondenti misure percentuali ivi indicate; 
    per gli immobili rientranti nelle tipologie di  cui  all'art.  1,
comma 1, lettere c) e g), la cui  realizzazione  sia  antecedente  al
1945, l'incremento del contributo  economico  e'  determinato,  nelle
corrispondenti misure percentuali ivi  indicate,  in  relazione  agli
specifici   interventi   proposti,   nonche'   in   relazione    alla
considerazione del contesto edilizio, urbano e paesaggistico e  degli
elementi costitutivi dell'architettura storica indicati nelle tabelle
2A e 3 dell'allegato 1, denominate  rispettivamente  «Salvaguardia  e
conservazione  dei  contesti  edilizi,  urbani  e   paesaggistici   -
Conservazione degli elementi costitutivi dell'architettura storica» e
«Riduzione  delle  vulnerabilita'  sismiche   attraverso   interventi
compatibili con il carattere dell'architettura  storica»,  integrando
la documentazione  progettuale  con  gli  elaborati  esplicativi  ivi
indicati; 
    per gli immobili rientranti nelle tipologie di  cui  all'art.  1,
comma 1, lettere d) ed e), la  cui  realizzazione,  per  quest'ultima
tipologia, sia  antecedente  al  1945,  l'incremento  del  contributo
economico e' determinato, nelle corrispondenti misure percentuali ivi
indicate, in relazione agli specifici interventi proposti, nonche' in
relazione  alla  considerazione  del  contesto  edilizio,  urbano   e
paesaggistico e degli elementi costitutivi dell'architettura  storica
indicati  nelle  tabelle  2B  e   3   dell'allegato   1,   denominate
rispettivamente «Salvaguardia e conservazione dei  contesti  edilizi,
urbani e paesaggistici -  Conservazione  degli  elementi  costitutivi
dell'architettura storica» e «Riduzione delle vulnerabilita' sismiche
attraverso interventi compatibili con il carattere  dell'architettura
storica», integrando la documentazione progettuale con gli  elaborati
esplicativi ivi indicati. 
  6.  La  documentazione  progettuale  allegata  alla  domanda   deve
contenere un'adeguata descrizione, asseverata  dal  progettista,  che
dettagli e giustifichi le singole soluzioni progettuali per le  quali
si chiede l'incremento. 
  7. Ad eccezione dell'incremento minimo garantito del 30  per  cento
previsto per gli interventi sui beni appartenenti alla  tipologia  di
cui alla lettera a) dell'art. 1, la domanda degli incrementi  di  cui
alla  presente  ordinanza,  come  articolati  nelle  tabelle  di  cui
all'allegato 1, e' facoltativa. La mancata compilazione, in  tutto  o
in parte, delle predette tabelle non incide sul diritto al contributo
corrispondente al costo parametrico.