Art. 4 
 
                         Revoche e controlli 
 
  1. Le risorse assegnate sono revocate nel caso di mancato  rispetto
dei termini di cui all'art. 2, commi 2 e 4, e nel caso di  violazione
delle disposizioni  nazionali  e  direttive  europee  in  materia  di
contratti pubblici, secondo  le  indicazioni  che  saranno  contenute
nelle linee guida di cui all'art.  55  del  decreto-legge  31  maggio
2021, n. 77. 
  2. E' disposta, altresi', la revoca qualora l'intervento finanziato
con il presente decreto risulti assegnatario di  altro  finanziamento
nazionale o comunitario per  le  stesse  finalita'  o  i  cui  lavori
risultino  avviati  prima  della  data  di  emanazione  del  presente
decreto. 
  3. Nelle ipotesi di revoca di cui  ai  commi  1  e  2,  le  risorse
ricevute ai sensi dell'art. 3, comma  1,  lettera  a),  del  presente
decreto sono versate da  parte  degli  enti  locali  all'entrata  del
bilancio dello Stato per essere riassegnate al fondo di cui  all'art.
1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. 
  Il  presente  decreto  e'  sottoposto  ai  controlli  di  legge   e
pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana. 
    Roma, 23 giugno 2021 
 
                                                 Il Ministro: Bianchi 

Registrato alla Corte dei conti il 17 agosto 2021 
Ufficio di controllo sugli atti del  Ministero  del  lavoro  e  delle
politiche  sociali,  del  Ministero  dell'istruzione,  del  Ministero
dell'universita' e della ricerca, del Ministero  della  cultura,  del
Ministero del turismo, del Ministero della salute, n. 2347 
 
                             __________ 
 
Avvertenze: 
      Il decreto risulta pubblicato  anche  sul  sito  del  Ministero
dell'istruzione             al             seguente             link:
https://www.istruzione.it/edilizia_scolastica/piano-2020.shtml