Art. 3 
 
                   Accesso alla piattaforma CaRGOS 
 
  1. Presso il CEN e' istituita un'apposita  piattaforma  informatica
web  oriented,  esposta  su  rete  internet,  denominata  CaRGOS  per
consentire agli esercenti la comunicazione di cui all'art. 17,  comma
1, del  decreto-legge,  dei  dati  identificativi  del  soggetto  che
richiede il noleggio di un autoveicolo. 
  2.  L'esercente  effettua  le  comunicazioni   al   CaRGOS   previo
conferimento di una apposita abilitazione rilasciata  dalla  Questura
competente per il luogo di sede legale dell'esercente stesso. 
  3. Al  fine  di  conseguire  l'abilitazione  di  cui  al  comma  2,
l'esercente presenta apposita istanza, anche per conto delle  proprie
sedi  secondarie  o  filiali  presenti  nello  Stato,  alla  Questura
competente secondo le modalita' di cui al paragrafo  2  dell'Allegato
A) al presente decreto, che e' parte integrante dello stesso. 
  4. La Questura  rilascia  le  credenziali  di  accesso  secondo  la
procedura prevista al paragrafo  2  del  predetto  Allegato  A),  che
abilitano l'esercente e i soggetti incaricati, ai sensi dell'art.  29
del  regolamento  (UE)  2016/679  del  27  aprile  2016  e  dell'art.
2-quaterdecies del  decreto  legislativo  30  giugno  2003,  n.  196,
all'inserimento dei dati nella piattaforma CaRGOS  con  le  modalita'
indicate ai paragrafi 4.1 e 4.2 dell'Allegato A) al presente decreto. 
  5. Le credenziali di accesso di cui al comma 4 non sono cedibili  a
terzi e  devono  essere  utilizzate  personalmente  dagli  esercenti,
ovvero  dai  soggetti  incaricati  espressamente  identificati,   che
operano sotto la loro autorita',  secondo  le  pertinenti  istruzioni
all'uopo impartite.