Art. 3 Accesso alla piattaforma CaRGOS 1. Presso il CEN e' istituita un'apposita piattaforma informatica web oriented, esposta su rete internet, denominata CaRGOS per consentire agli esercenti la comunicazione di cui all'art. 17, comma 1, del decreto-legge, dei dati identificativi del soggetto che richiede il noleggio di un autoveicolo. 2. L'esercente effettua le comunicazioni al CaRGOS previo conferimento di una apposita abilitazione rilasciata dalla Questura competente per il luogo di sede legale dell'esercente stesso. 3. Al fine di conseguire l'abilitazione di cui al comma 2, l'esercente presenta apposita istanza, anche per conto delle proprie sedi secondarie o filiali presenti nello Stato, alla Questura competente secondo le modalita' di cui al paragrafo 2 dell'Allegato A) al presente decreto, che e' parte integrante dello stesso. 4. La Questura rilascia le credenziali di accesso secondo la procedura prevista al paragrafo 2 del predetto Allegato A), che abilitano l'esercente e i soggetti incaricati, ai sensi dell'art. 29 del regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016 e dell'art. 2-quaterdecies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, all'inserimento dei dati nella piattaforma CaRGOS con le modalita' indicate ai paragrafi 4.1 e 4.2 dell'Allegato A) al presente decreto. 5. Le credenziali di accesso di cui al comma 4 non sono cedibili a terzi e devono essere utilizzate personalmente dagli esercenti, ovvero dai soggetti incaricati espressamente identificati, che operano sotto la loro autorita', secondo le pertinenti istruzioni all'uopo impartite.