Art. 4 
 
                Comunicazione dei dati identificativi 
 
  1.  Contestualmente  alla  stipula  del  contratto  di  noleggio  e
comunque  prima  della  consegna  del  veicolo  l'esercente  comunica
attraverso la piattaforma CaRGOS i dati identificativi  e  gli  altri
dati specificati al paragrafo 3 dell'Allegato A) al presente decreto. 
  2. L'esercente conserva la ricevuta  digitale  della  comunicazione
effettuata alla Questura secondo le modalita' stabilite al  paragrafo
4.3 dell'Allegato A) al presente decreto.