Art. 4 Comunicazione dei dati identificativi 1. Contestualmente alla stipula del contratto di noleggio e comunque prima della consegna del veicolo l'esercente comunica attraverso la piattaforma CaRGOS i dati identificativi e gli altri dati specificati al paragrafo 3 dell'Allegato A) al presente decreto. 2. L'esercente conserva la ricevuta digitale della comunicazione effettuata alla Questura secondo le modalita' stabilite al paragrafo 4.3 dell'Allegato A) al presente decreto.