Art. 5 
 
           Comunicazione dei dati identificativi mediante 
                    posta elettronica certificata 
 
  1. Qualsiasi impedimento, anche solo di  natura  tecnica,  che  non
consenta la trasmissione dei dati  identificativi  con  la  modalita'
descritta nell'art. 4 deve  essere  tempestivamente  comunicato  alla
Questura territorialmente competente. 
  2. Nell'ipotesi di cui  al  comma  1,  la  comunicazione  dei  dati
identificativi di cui al paragrafo 3  dell'Allegato  A)  al  presente
decreto e' effettuata  tramite  posta  elettronica  certificata  alla
Questura  territorialmente  competente,  previa  conservazione  della
ricevuta dell'avvenuta spedizione e ricevimento, a norma dell'art.  6
del CAD.