Art. 5 Comunicazione dei dati identificativi mediante posta elettronica certificata 1. Qualsiasi impedimento, anche solo di natura tecnica, che non consenta la trasmissione dei dati identificativi con la modalita' descritta nell'art. 4 deve essere tempestivamente comunicato alla Questura territorialmente competente. 2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, la comunicazione dei dati identificativi di cui al paragrafo 3 dell'Allegato A) al presente decreto e' effettuata tramite posta elettronica certificata alla Questura territorialmente competente, previa conservazione della ricevuta dell'avvenuta spedizione e ricevimento, a norma dell'art. 6 del CAD.