Art. 7 Cancellazione dei dati identificativi 1. I dati identificativi raccolti nel sistema CaRGOS sono cancellati trascorsi sette giorni dalla data della consegna del veicolo, ai sensi dall'art. 17, comma 3, primo periodo del decreto-legge. 2. Gli esercenti sono tenuti alla cancellazione dei dati identificativi digitali trasmessi con le modalita' di cui all'art. 3 ed alla distruzione della copia cartacea dei dati trasmessi con le modalita' di cui all'art. 4, non appena ottenute le relative ricevute.