Art. 7 
 
                Cancellazione dei dati identificativi 
 
  1.  I  dati  identificativi  raccolti  nel  sistema   CaRGOS   sono
cancellati trascorsi sette  giorni  dalla  data  della  consegna  del
veicolo,  ai  sensi  dall'art.  17,  comma  3,  primo   periodo   del
decreto-legge. 
  2.  Gli  esercenti  sono  tenuti  alla   cancellazione   dei   dati
identificativi digitali trasmessi con le modalita' di cui all'art.  3
ed alla distruzione della copia cartacea dei dati  trasmessi  con  le
modalita'  di  cui  all'art.  4,  non  appena  ottenute  le  relative
ricevute.