Art. 8 
 
       Clausola di invarianza finanziaria e entrata in vigore 
 
  1. All'attuazione del presente decreto si provvede con  le  risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione  vigente,
senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato. 
  2. Il presente decreto entra in vigore decorsi novanta giorni dalla
data  della  sua  pubblicazione  nella   Gazzetta   Ufficiale   della
Repubblica italiana. 
  Il presente decreto  sara'  inviato  agli  organi  di  controllo  e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
    Roma, 29 ottobre 2021 
 
                                  Il Ministro dell'interno: Lamorgese 

Registrato alla Corte dei conti il 12 novembre 2021, foglio n. 3095