Art. 8 Clausola di invarianza finanziaria e entrata in vigore 1. All'attuazione del presente decreto si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato. 2. Il presente decreto entra in vigore decorsi novanta giorni dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto sara' inviato agli organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 29 ottobre 2021 Il Ministro dell'interno: Lamorgese Registrato alla Corte dei conti il 12 novembre 2021, foglio n. 3095