Art. 6 Deliberazioni del Comitato 1. Il Comitato e' regolarmente costituito ai sensi dell'art. 4, comma 5, del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47. 2. Per il solo espletamento dei compiti inerenti l'attivita' di trasporto aereo, il Comitato e' regolarmente costituito quando sono presenti sei membri di cui almeno due appartenenti al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti o all'ENAC. 3. Le sedute del Comitato possono tenersi anche in videoconferenza, a condizione che tutti i membri in carica possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. 4. Il Presidente, nel caso in cui venga a mancare il numero legale, fissa una nuova seduta entro quindici giorni. La stessa procedura si applica anche qualora la seduta sia costituita regolarmente e nel corso del suo svolgimento venga a mancare il numero legale per la sopravvenuta assenza di uno o piu' componenti. 5. Ciascun membro del Comitato puo' chiedere la verifica del numero legale anche nel corso della seduta e, in ogni caso, prima che si proceda, se previsto, alla votazione. 6. Alle sedute del Comitato partecipa, senza diritto di voto, il coordinatore della Segreteria tecnica o in caso di impossibilita', un componente della medesima Segreteria tecnica; nel corso della seduta, il coordinatore della Segreteria tecnica puo' avvalersi della partecipazione di altri componenti della medesima Segreteria e degli organismi di supporto di cui all'art. 4, commi 6, 7 e 8 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47. 7. Il Presidente del Comitato, nel corso delle sedute, espone preliminarmente i punti all'ordine del giorno e procede a illustrarli singolarmente. Possono essere richiesti chiarimenti ovvero approfondimenti al coordinatore della Segreteria tecnica che si avvale del personale a supporto. 8. All'illustrazione preliminare segue la eventuale discussione tra i membri del Comitato. Al termine il Presidente indice la votazione, se prevista. Il voto e' pubblico. 9. Qualora nel corso delle sedute emergano ulteriori esigenze istruttorie, il Comitato delibera a maggioranza la richiesta di integrazioni o modifiche e le comunica, seduta stante, al coordinatore o al componente della Segreteria tecnica presente che ne prende atto ai fini dei successivi adempimenti. 10. Alle sedute del Comitato e' presente un segretario verbalizzante che e' individuato tra i componenti della Segreteria tecnica o da altro delegato. Le deliberazioni del Comitato sono sottoscritte dal Presidente nonche' dai membri con diritto di voto. 11. Le convocazioni, le deliberazioni e le informative di interesse pubblico sono pubblicate sul «Portale ETS» di cui all'art. 4, comma 8, del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47. 12. I membri del Comitato aventi diritto di voto non possono farsi sostituire nelle sedute da un delegato. 13. Per ciascuna seduta del Comitato il Presidente, ovvero il segretario verbalizzante, redige una lista dei partecipanti in presenza o in videoconferenza, la cui presenza, ai fini del quorum costitutivo, dovra' essere accertata dal Presidente.