Art. 9 
 
                        La Segreteria tecnica 
 
  1. La Segreteria tecnica e' istituita ai sensi dell'art.  4,  comma
6, del decreto  legislativo  9  giugno  2020,  n.  47,  e  svolge  la
preliminare  attivita'  istruttoria  degli  atti   deliberativi   del
Comitato. Le istruttorie riportano la  valutazione  della  Segreteria
tecnica e sono accompagnate  dall'eventuale  schema  di  delibera  da
sottoporre al Comitato. 
  2.  I  componenti  della  Segreteria  tecnica  si  riuniscono  ogni
quindici giorni, ovvero quando se ne ravvisi la necessita',  al  fine
di valutare e programmare le attivita' istruttorie. 
  3. Alle riunioni  della  Segreteria  tecnica  partecipano  anche  i
responsabili tecnici delle convenzioni e degli Accordi  stipulati  ai
sensi dell'art. 4, commi 6, 7 e 8 del decreto  legislativo  9  giugno
2020, n.  47,  per  riferire  sulle  attivita'  svolte  e  presentare
l'elenco aggiornato delle  istruttorie  con  i  relativi  riferimenti
telematici al «Portale ETS». 
  4. La Segreteria tecnica puo' chiedere ai responsabili  tecnici  di
cui al comma 3, motivate integrazioni,  modifiche  e  approfondimenti
sugli esiti istruttori che dovranno essere presentati entro i termini
stabiliti dalla stessa Segreteria tecnica. 
  5. Della riunione  si  redige  apposito  verbale,  corredato  dagli
eventuali allegati, sottoscritto dai presenti.