Art. 9 La Segreteria tecnica 1. La Segreteria tecnica e' istituita ai sensi dell'art. 4, comma 6, del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, e svolge la preliminare attivita' istruttoria degli atti deliberativi del Comitato. Le istruttorie riportano la valutazione della Segreteria tecnica e sono accompagnate dall'eventuale schema di delibera da sottoporre al Comitato. 2. I componenti della Segreteria tecnica si riuniscono ogni quindici giorni, ovvero quando se ne ravvisi la necessita', al fine di valutare e programmare le attivita' istruttorie. 3. Alle riunioni della Segreteria tecnica partecipano anche i responsabili tecnici delle convenzioni e degli Accordi stipulati ai sensi dell'art. 4, commi 6, 7 e 8 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, per riferire sulle attivita' svolte e presentare l'elenco aggiornato delle istruttorie con i relativi riferimenti telematici al «Portale ETS». 4. La Segreteria tecnica puo' chiedere ai responsabili tecnici di cui al comma 3, motivate integrazioni, modifiche e approfondimenti sugli esiti istruttori che dovranno essere presentati entro i termini stabiliti dalla stessa Segreteria tecnica. 5. Della riunione si redige apposito verbale, corredato dagli eventuali allegati, sottoscritto dai presenti.