Art. 2 
 
                               Deroghe 
 
  1.  Per  la  realizzazione  dell'attivita'  di  cui  alla  presente
ordinanza, per la durata di sei mesi dalla  data  di  adozione  della
medesima,  nel  rispetto  dei  principi   generali   dell'ordinamento
giuridico e delle norme dell'Unione europea, il soggetto responsabile
di cui all'art. 1, comma 2, puo' provvedere, sulla base  di  apposita
motivazione,  in  deroga  alle   seguenti   disposizioni   normative,
limitatamente ai termini ivi previsti: 
    legge 7  agosto  1990,  n.  241,  articoli  14,  14-bis,  14-ter,
14-quater, 14-quinquies, e successive modifiche ed integrazioni; 
    decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357,
art. 5; 
    decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno  2001,  n.  327,
articoli 7, 9, 11, 16, 19, 20, 22, 22-bis, 23 e 24; 
    decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche
ed integrazioni, con  riferimento  agli  articoli  19,  20,  23,  24,
24-bis, 25, 27, 27-bis; 
    decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, art. 146; 
    decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 2001,  n.  380,
art. 41; 
    decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n.  31,
articoli 7 e 11. 
  2. Il soggetto responsabile di cui all'art.  1,  comma  2,  per  la
durata di sei mesi dalla data di adozione della  presente  ordinanza,
nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle
norme dell'Unione europea,  puo'  altresi'  procedere  in  deroga  ai
seguenti articoli del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50: 
    21, allo scopo di autorizzare le procedure di  affidamento  anche
in assenza della delibera di programmazione; 
    32, 33, 34, 36, 70, 72, 73, 76 e 98, allo scopo di consentire  la
semplificazione della procedura di affidamento e l'adeguamento  della
relativa tempistica  alle  esigenze  del  contesto  emergenziale;  la
deroga all'art. 36, comma 2, lettera a), e' consentita nei limiti  di
euro 200.000,00 e quella agli articoli  76  e  98  e'  riferita  alle
tempistiche  e  modalita'  delle  comunicazioni  ivi   previste,   da
esercitare  in  misura  compatibile  con  le  esigenze  del  contesto
emergenziale; 
    59, comma 1-bis, allo scopo  di  consentire  l'affidamento  anche
sulla base del progetto definitivo. In  tal  caso  la  redazione  del
piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'art. 100 del decreto
legislativo  9  aprile  2008,  n.  81  puo'  essere  messa  a  carico
dell'affidatario in fase di elaborazione del progetto esecutivo; 
    60, allo scopo di semplificare e accelerare la procedura  per  la
scelta del contraente; 
    63, comma 2,  lettera  c),  relativamente  alla  possibilita'  di
consentire  lo  svolgimento  di  procedure  negoziate  senza   previa
pubblicazione del bando, al fine di accelerare la procedura di scelta
del contraente e avviare, per ragioni di  estrema  urgenza  a  tutela
della salute e dell'ambiente, gli interventi infrastrutturali di  cui
alla presente ordinanza. Tale deroga, se  necessaria,  potra'  essere
utilizzata anche per l'individuazione dei soggetti  cui  affidare  la
verifica preventiva della progettazione di cui all'art. 26,  comma  6
lettera a) del medesimo decreto legislativo n. 50 del 2016; 
    95, relativamente alla possibilita' di adottare  il  criterio  di
aggiudicazione con il prezzo piu'  basso  anche  al  di  fuori  delle
ipotesi previste dalla norma; 
    97, relativamente alla possibilita' di esercitare la facolta'  di
esclusione automatica fino a quando il numero delle  offerte  ammesse
non e' inferiore a cinque; 
    25, 26 e 27, allo  scopo  di  autorizzare  la  semplificazione  e
l'accelerazione   della   procedura   concernente   la    valutazione
dell'interesse archeologico e le fasi di  verifica  preventiva  della
progettazione e di approvazione dei relativi progetti; 
    157,  allo  scopo   di   consentire   l'adozione   di   procedure
semplificate e celeri per l'affidamento di incarichi di progettazione
e connessi, secondo le modalita' ed entro i  limiti  stabiliti  dalla
presente ordinanza; 
    105, allo scopo di consentire l'immediata efficacia del contratto
di  subappalto  a  far   data   dalla   richiesta   dell'appaltatore,
effettuando le verifiche circa il possesso dei requisiti, secondo  le
modalita' descritte all'art. 163, comma 7, del decreto legislativo n.
50/2016, limitatamente all'indicazione obbligatoria della  terna  dei
subappaltatori di cui al comma 6. 
  3. Salvo quanto previsto al comma 2, al momento della presentazione
dei documenti relativi alle procedure di affidamento, il soggetto  di
cui all'art. 1, comma 2 accetta, anche in deroga agli articoli 81  ed
85 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, autocertificazioni,
rese ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, circa il possesso dei requisiti per la partecipazione a
procedure di evidenza pubblica, che i predetti soggetti verificano ai
sensi dell'art. 163, comma 7, del  decreto  legislativo  n.  50/2016,
mediante la banca dati  centralizzata  gestita  dal  Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti, o i mezzi di prova  di  cui  all'art.
86, ovvero tramite altre idonee modalita' compatibili con la gestione
della situazione  emergenziale,  individuate  dai  medesimi  soggetti
responsabili delle procedure. 
  4.  Fermo  restando  quanto  previsto   al   comma   2,   ai   fini
dell'acquisizione di lavori, beni e  servizi,  strettamente  connessi
alle attivita' di cui alla presente  ordinanza  il  soggetto  di  cui
all'art. 1, comma 2 provvede, mediante le procedure di  cui  all'art.
36 e 63, anche non espletate contestualmente, previa  selezione,  ove
possibile e qualora  richiesto  dalla  normativa,  di  almeno  cinque
operatori economici, effettuando le verifiche circa il  possesso  dei
requisiti, secondo le modalita' descritte all'art. 163, comma 7,  del
decreto legislativo n. 50/2016. 
  5. Nell'espletamento delle  procedure  di  affidamento  di  lavori,
servizi e forniture strettamente connesse alle attivita' di cui  alla
presente ordinanza, il soggetto di  cui  all'art.  1,  comma  2  puo'
verificare le offerte anomale  ai  sensi  dell'art.  97  del  decreto
legislativo n. 50 del 2016, richiedendo le necessarie spiegazioni per
iscritto, assegnando al concorrente un  termine  compatibile  con  la
situazione emergenziale in atto e comunque non inferiore a 5  giorni.
Qualora l'offerta  risulti  anomala  all'esito  del  procedimento  di
verifica, il soggetto aggiudicatario e' liquidato ai sensi  dell'art.
163,  comma  5,  per  la  parte  di  opere,   servizi   o   forniture
eventualmente gia' realizzata. 
  6. Il soggetto responsabile di cui all'art.  1,  comma  2,  per  la
durata di sei mesi dalla data di adozione della  presente  ordinanza,
puo', ove necessario, procedere con le modalita' previste dall'art. 6
dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione  civile  n.
611 del 17 ottobre 2019. 
  La presente ordinanza sara'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
    Roma, 29 novembre 2021 
 
                                     Il Capo del Dipartimento: Curcio