Art. 2 Deroghe 1. Per la realizzazione dell'attivita' di cui alla presente ordinanza, per la durata di sei mesi dalla data di adozione della medesima, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'Unione europea, il soggetto responsabile di cui all'art. 1, comma 2, puo' provvedere, sulla base di apposita motivazione, in deroga alle seguenti disposizioni normative, limitatamente ai termini ivi previsti: legge 7 agosto 1990, n. 241, articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater, 14-quinquies, e successive modifiche ed integrazioni; decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, art. 5; decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, articoli 7, 9, 11, 16, 19, 20, 22, 22-bis, 23 e 24; decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche ed integrazioni, con riferimento agli articoli 19, 20, 23, 24, 24-bis, 25, 27, 27-bis; decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, art. 146; decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 2001, n. 380, art. 41; decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31, articoli 7 e 11. 2. Il soggetto responsabile di cui all'art. 1, comma 2, per la durata di sei mesi dalla data di adozione della presente ordinanza, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'Unione europea, puo' altresi' procedere in deroga ai seguenti articoli del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50: 21, allo scopo di autorizzare le procedure di affidamento anche in assenza della delibera di programmazione; 32, 33, 34, 36, 70, 72, 73, 76 e 98, allo scopo di consentire la semplificazione della procedura di affidamento e l'adeguamento della relativa tempistica alle esigenze del contesto emergenziale; la deroga all'art. 36, comma 2, lettera a), e' consentita nei limiti di euro 200.000,00 e quella agli articoli 76 e 98 e' riferita alle tempistiche e modalita' delle comunicazioni ivi previste, da esercitare in misura compatibile con le esigenze del contesto emergenziale; 59, comma 1-bis, allo scopo di consentire l'affidamento anche sulla base del progetto definitivo. In tal caso la redazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'art. 100 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 puo' essere messa a carico dell'affidatario in fase di elaborazione del progetto esecutivo; 60, allo scopo di semplificare e accelerare la procedura per la scelta del contraente; 63, comma 2, lettera c), relativamente alla possibilita' di consentire lo svolgimento di procedure negoziate senza previa pubblicazione del bando, al fine di accelerare la procedura di scelta del contraente e avviare, per ragioni di estrema urgenza a tutela della salute e dell'ambiente, gli interventi infrastrutturali di cui alla presente ordinanza. Tale deroga, se necessaria, potra' essere utilizzata anche per l'individuazione dei soggetti cui affidare la verifica preventiva della progettazione di cui all'art. 26, comma 6 lettera a) del medesimo decreto legislativo n. 50 del 2016; 95, relativamente alla possibilita' di adottare il criterio di aggiudicazione con il prezzo piu' basso anche al di fuori delle ipotesi previste dalla norma; 97, relativamente alla possibilita' di esercitare la facolta' di esclusione automatica fino a quando il numero delle offerte ammesse non e' inferiore a cinque; 25, 26 e 27, allo scopo di autorizzare la semplificazione e l'accelerazione della procedura concernente la valutazione dell'interesse archeologico e le fasi di verifica preventiva della progettazione e di approvazione dei relativi progetti; 157, allo scopo di consentire l'adozione di procedure semplificate e celeri per l'affidamento di incarichi di progettazione e connessi, secondo le modalita' ed entro i limiti stabiliti dalla presente ordinanza; 105, allo scopo di consentire l'immediata efficacia del contratto di subappalto a far data dalla richiesta dell'appaltatore, effettuando le verifiche circa il possesso dei requisiti, secondo le modalita' descritte all'art. 163, comma 7, del decreto legislativo n. 50/2016, limitatamente all'indicazione obbligatoria della terna dei subappaltatori di cui al comma 6. 3. Salvo quanto previsto al comma 2, al momento della presentazione dei documenti relativi alle procedure di affidamento, il soggetto di cui all'art. 1, comma 2 accetta, anche in deroga agli articoli 81 ed 85 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, autocertificazioni, rese ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, circa il possesso dei requisiti per la partecipazione a procedure di evidenza pubblica, che i predetti soggetti verificano ai sensi dell'art. 163, comma 7, del decreto legislativo n. 50/2016, mediante la banca dati centralizzata gestita dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, o i mezzi di prova di cui all'art. 86, ovvero tramite altre idonee modalita' compatibili con la gestione della situazione emergenziale, individuate dai medesimi soggetti responsabili delle procedure. 4. Fermo restando quanto previsto al comma 2, ai fini dell'acquisizione di lavori, beni e servizi, strettamente connessi alle attivita' di cui alla presente ordinanza il soggetto di cui all'art. 1, comma 2 provvede, mediante le procedure di cui all'art. 36 e 63, anche non espletate contestualmente, previa selezione, ove possibile e qualora richiesto dalla normativa, di almeno cinque operatori economici, effettuando le verifiche circa il possesso dei requisiti, secondo le modalita' descritte all'art. 163, comma 7, del decreto legislativo n. 50/2016. 5. Nell'espletamento delle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture strettamente connesse alle attivita' di cui alla presente ordinanza, il soggetto di cui all'art. 1, comma 2 puo' verificare le offerte anomale ai sensi dell'art. 97 del decreto legislativo n. 50 del 2016, richiedendo le necessarie spiegazioni per iscritto, assegnando al concorrente un termine compatibile con la situazione emergenziale in atto e comunque non inferiore a 5 giorni. Qualora l'offerta risulti anomala all'esito del procedimento di verifica, il soggetto aggiudicatario e' liquidato ai sensi dell'art. 163, comma 5, per la parte di opere, servizi o forniture eventualmente gia' realizzata. 6. Il soggetto responsabile di cui all'art. 1, comma 2, per la durata di sei mesi dalla data di adozione della presente ordinanza, puo', ove necessario, procedere con le modalita' previste dall'art. 6 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 611 del 17 ottobre 2019. La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 29 novembre 2021 Il Capo del Dipartimento: Curcio