Art. 3 
 
                 Requisiti tecnici e certificazioni 
 
  1. Ai fini del presente decreto i beni di cui all'art. 2, comma  1,
possiedono i seguenti requisiti tecnici: 
    a) il contenuto di materiale riciclato uguale o maggiore  al  75%
proveniente da rifiuti o da rottami per i beni di  cui  alla  lettera
a); 
    b)  la  conformita'   ai   requisiti   e   alle   caratteristiche
dell'ammendante compostato misto e dell'ammendante compostato  verde,
stabiliti  dalla  disciplina  in  materia  di  fertilizzanti  di  cui
all'allegato 2 del decreto legislativo  29  aprile  2010,  n.  75,  e
successive modificazioni, per il bene di cui alla lettera b). 
  2. Il possesso dei requisiti tecnici di cui al comma 1, lettera a),
e' dimostrato mediante: 
    a) un'etichetta di prodotto rilasciata sulla base di una verifica
in  situ  del  bilancio  di  massa  effettuata  da  un  organismo  di
valutazione della conformita', accreditato ai sensi  del  regolamento
(UE) n. 765/2008, nell'ambito di uno  schema  di  certificazione  sul
contenuto di riciclato o di una norma tecnica nazionale o  Prassi  di
riferimento UNI; 
    b) una certificazione di prodotto rilasciata da un  organismo  di
valutazione della conformita', accreditato ai sensi  del  regolamento
(UE) n. 765/2008 che validi, sulla base di una verifica in  situ  del
bilancio di massa,  il  contenuto  di  riciclato  autodichiarato  dal
produttore in conformita' alla norma tecnica UNI EN ISO 14021; 
    c) una dichiarazione ambientale di prodotto (EPD), conforme  alla
norma UNI EN 15804 o alla norma UNI EN  ISO  14025,  che  attesti  il
contenuto di riciclato. 
  3. Il possesso dei requisiti tecnici di cui al comma 1, lettera  b)
consistenti nella conformita' ai requisiti  ed  alle  caratteristiche
dettate in materia di fertilizzanti di cui all'allegato 2 del decreto
legislativo 29 aprile 2010, n.  75  e  successive  modificazioni,  e'
dimostrato  attraverso  una  certificazione  rilasciata  da  un  ente
certificatore.