Art. 3 Requisiti tecnici e certificazioni 1. Ai fini del presente decreto i beni di cui all'art. 2, comma 1, possiedono i seguenti requisiti tecnici: a) il contenuto di materiale riciclato uguale o maggiore al 75% proveniente da rifiuti o da rottami per i beni di cui alla lettera a); b) la conformita' ai requisiti e alle caratteristiche dell'ammendante compostato misto e dell'ammendante compostato verde, stabiliti dalla disciplina in materia di fertilizzanti di cui all'allegato 2 del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, e successive modificazioni, per il bene di cui alla lettera b). 2. Il possesso dei requisiti tecnici di cui al comma 1, lettera a), e' dimostrato mediante: a) un'etichetta di prodotto rilasciata sulla base di una verifica in situ del bilancio di massa effettuata da un organismo di valutazione della conformita', accreditato ai sensi del regolamento (UE) n. 765/2008, nell'ambito di uno schema di certificazione sul contenuto di riciclato o di una norma tecnica nazionale o Prassi di riferimento UNI; b) una certificazione di prodotto rilasciata da un organismo di valutazione della conformita', accreditato ai sensi del regolamento (UE) n. 765/2008 che validi, sulla base di una verifica in situ del bilancio di massa, il contenuto di riciclato autodichiarato dal produttore in conformita' alla norma tecnica UNI EN ISO 14021; c) una dichiarazione ambientale di prodotto (EPD), conforme alla norma UNI EN 15804 o alla norma UNI EN ISO 14025, che attesti il contenuto di riciclato. 3. Il possesso dei requisiti tecnici di cui al comma 1, lettera b) consistenti nella conformita' ai requisiti ed alle caratteristiche dettate in materia di fertilizzanti di cui all'allegato 2 del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75 e successive modificazioni, e' dimostrato attraverso una certificazione rilasciata da un ente certificatore.