Art. 2 
 
Misure urgenti di contenimento e  gestione  dell'emergenza  sanitaria
                 nella Provincia autonoma di Bolzano 
 
  1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi  del  virus
SARS-Cov-2, per la Provincia autonoma di Bolzano e' rinnovata, per un
periodo di quindici giorni e comunque non oltre la data di cessazione
dello stato di emergenza, ferma restando la possibilita' di una nuova
classificazione, l'ordinanza del Ministro  della  salute  3  dicembre
2021, citata in premessa, ai fini dell'applicazione delle  misure  di
cui alla c.d. «zona gialla, nei termini di cui all'art. 9-bis,  comma
2-bis, del decreto-legge 22  aprile  2021,  n.  52,  come  da  ultimo
modificato dal decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172.