Art. 7 
 
                 Relazione alla Commissione europea 
 
  1. Entro un anno dalla data dell'autorizzazione  della  Commissione
europea ai  sensi  dell'art.  108,  paragrafo  3,  del  Trattato  sul
funzionamento dell'Unione europea, il Ministero delle  infrastrutture
e della mobilita' sostenibili  presenta  alla  stessa  una  relazione
contente  informazioni  sull'attuazione  della  misura,  sul  calcolo
finale del danno subito da ciascun beneficiario, sugli importi  delle
compensazioni concesse  e  sugli  eventuali  pagamenti  recuperati  a
qualsiasi titolo come conseguenza diretta dell'epidemia da COVID- 19.