Art. 7 Relazione alla Commissione europea 1. Entro un anno dalla data dell'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'art. 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili presenta alla stessa una relazione contente informazioni sull'attuazione della misura, sul calcolo finale del danno subito da ciascun beneficiario, sugli importi delle compensazioni concesse e sugli eventuali pagamenti recuperati a qualsiasi titolo come conseguenza diretta dell'epidemia da COVID- 19.