Art. 3 
 
              Modalita' di svolgimento delle operazioni 
                     di votazione e di scrutinio 
 
  1. Al fine di assicurare il necessario distanziamento  sociale,  le
operazioni di votazione di cui all'articolo 1 si svolgono, in  deroga
a quanto previsto dall'articolo 1, comma 399, della legge 27 dicembre
2013, n. 147, nella giornata di domenica, dalle ore 7 alle ore 23,  e
nella giornata di lunedi', dalle ore 7 alle ore 15. 
  2. Nel caso di coincidenza di elezioni suppletive per la Camera dei
deputati e per il Senato della Repubblica con  elezioni  regionali  o
elezioni amministrative, appena completate le operazioni di votazione
e quelle di riscontro del numero dei votanti per ogni  consultazione,
si  procede,  nell'ordine,  allo  scrutinio  relativo  alle  elezioni
politiche suppletive e successivamente, senza interruzione, a  quello
relativo alle elezioni regionali o alle elezioni  amministrative.  Si
applicano  le  disposizioni  previste  per  le   elezioni   politiche
relativamente agli adempimenti comuni, compresi quelli concernenti il
funzionamento degli uffici elettorali di sezione.  Le  operazioni  di
scrutinio per ciascuna consultazione devono essere ultimate entro  12
ore dal loro inizio. Nel caso di coincidenza delle elezioni regionali
con  le  elezioni  amministrative,  lo   scrutinio   delle   elezioni
amministrative  e'  rinviato  alle  ore  9  del  martedi',  dando  la
precedenza alle elezioni comunali e poi a quelle circoscrizionali. Le
spese  derivanti   dall'attuazione   di   adempimenti   comuni   sono
proporzionalmente ripartite tra lo Stato o gli altri enti interessati
in base al numero delle rispettive consultazioni.