Art. 3 
 
                      Disposizioni finanziarie 
 
  1. All'attuazione delle disposizioni di delega di cui agli articoli
1 e 2 si provvede nei limiti  delle  risorse  dell'autorizzazione  di
spesa di cui all'articolo 1, comma 339, della legge 27 dicembre 2019,
n. 160, nonche' delle risorse rivenienti: 
    a) dal graduale superamento o dalla soppressione  delle  seguenti
misure: 
      1) assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori,  di
cui all'articolo 65 della legge 23 dicembre 1998, n. 448; 
      2) assegno di natalita' di cui all'articolo 1, comma 125, della
legge 23 dicembre 2014, n. 190, all'articolo 23-quater, commi 1 e  2,
del  decreto-legge  23  ottobre  2018,  n.   119,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136,  e  all'articolo
1, comma 340, della legge 27 dicembre 2019, n. 160; 
      3) premio alla nascita, di cui all'articolo 1, comma 353, della
legge 11 dicembre 2016, n. 232; 
      4) fondo di sostegno alla natalita' previsto  dall'articolo  1,
commi 348 e 349, della legge 11 dicembre 2016, n. 232; 
    b) dal graduale superamento o dalla soppressione, nel  quadro  di
una piu' ampia riforma del sistema fiscale, delle seguenti misure: 
      1) detrazioni  fiscali  previste  dall'articolo  12,  commi  1,
lettera c), e 1-bis, del testo unico delle imposte  sui  redditi,  di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre  1986,  n.
917; 
      2) assegno per il nucleo familiare,  previsto  dall'articolo  2
del  decreto-legge  13   marzo   1988,   n.   69,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n.  153,  nonche'  assegni
familiari previsti  dal  testo  unico  delle  norme  concernenti  gli
assegni familiari, di cui al decreto del Presidente della  Repubblica
30 maggio 1955, n. 797. 
  2. All'attuazione delle deleghe di cui  agli  articoli  1  e  2  si
provvede nei limiti delle risorse di cui  al  comma  1  del  presente
articolo. Qualora uno o piu' decreti legislativi determinino nuovi  o
maggiori oneri che non trovino compensazione  al  proprio  interno  o
mediante l'utilizzo delle risorse  di  cui  al  comma  1,  essi  sono
adottati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore
dei provvedimenti legislativi  che  stanzino  le  occorrenti  risorse
finanziarie, in conformita' all'articolo 17, comma 2, della legge  31
dicembre 2009, n. 196. 
 
          Note all'art. 3: 
              - L'art. 1, comma 339, della legge 27 dicembre 2019, n.
          160, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno
          finanziario 2020 e bilancio  pluriennale  per  il  triennio
          2020-2022», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 304  del
          30 dicembre 2019, reca: 
                «Art. 1. 
              (Omissis). 
              339. Al fine di dare attuazione a interventi in materia
          di sostegno e valorizzazione della famiglia finalizzati  al
          riordino  e  alla  sistematizzazione  delle  politiche   di
          sostegno alle famiglie con figli, nello stato di previsione
          del Ministero del  lavoro  e  delle  politiche  sociali  e'
          istituito un fondo denominato «Fondo assegno  universale  e
          servizi alla famiglia », con una  dotazione  pari  a  1.044
          milioni di euro per l'anno 2021 e a 1.244 milioni  di  euro
          annui   a   decorrere   dall'anno   2022.   Con    appositi
          provvedimenti normativi, a valere sulle risorse  del  Fondo
          di cui al primo periodo, si provvede a dare attuazione agli
          interventi  ivi  previsti  nonche',  nei  limiti  di  spesa
          stabiliti, a quanto previsto dai commi 340 e 343. 
              (Omissis).». 
              - L'art. 65 della  legge  23  dicembre  1998,  n.  448,
          recante «Misure di finanza pubblica per la  stabilizzazione
          e lo sviluppo», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.  302
          del 29 dicembre 1998, reca: 
              «Art. 65 (Assegno ai nuclei familiari  con  almeno  tre
          figli minori). -  1. Con effetto dal 1°  gennaio  1999,  in
          favore dei nuclei familiari composti da cittadini  italiani
          e dell'Unione europea  residenti,  da  cittadini  di  paesi
          terzi che siano soggiornanti di lungo periodo, nonche'  dai
          familiari non aventi la cittadinanza di  uno  Stato  membro
          che siano titolari del diritto di soggiorno o  del  diritto
          di soggiorno permanente, con tre o  piu'  figli  tutti  con
          eta' inferiore ai 18 anni, che  risultino  in  possesso  di
          risorse economiche non superiori al valore  dell'indicatore
          della  situazione  economica  (ISE),  di  cui  al   decreto
          legislativo 31 marzo 1998, n. 109, tabella 1, pari  a  lire
          36 milioni annue con riferimento  a  nuclei  familiari  con
          cinque componenti, e' concesso un  assegno  sulla  base  di
          quanto indicato  al  comma  3.  Per  nuclei  familiari  con
          diversa   composizione   detto   requisito   economico   e'
          riparametrato  sulla  base  della  scala   di   equivalenza
          prevista dal predetto decreto legislativo n. 109 del  1998,
          tenendo anche conto delle maggiorazioni ivi previste. 
              2. L'assegno di cui al comma 1 e' concesso dai  comuni,
          che ne rendono nota la disponibilita' attraverso  pubbliche
          affissioni nei territori  comunali,  ed  e'  corrisposto  a
          domanda.  L'assegno  medesimo  e'   erogato   dall'Istituto
          nazionale della previdenza sociale (INPS)  sulla  base  dei
          dati forniti dai  comuni,  secondo  modalita'  da  definire
          nell'ambito dei decreti di cui al comma 6. A tal fine  sono
          trasferite dal  bilancio  dello  Stato  all'INPS  le  somme
          indicate al comma 5, con  conguaglio,  alla  fine  di  ogni
          esercizio, sulla base di specifica rendicontazione. 
              3.  L'assegno  di  cui  al  comma  1   e'   corrisposto
          integralmente, per un ammontare di 200.000 lire  mensili  e
          per  tredici  mensilita',  per  i   valori   dell'ISE   del
          beneficiario inferiori o  uguali  alla  differenza  tra  il
          valore dell'ISE di cui al comma 1  e  il  predetto  importo
          dell'assegno  su  base  annua.  Per  valori  dell'ISE   del
          beneficiario compresi  tra  la  predetta  differenza  e  il
          valore dell'ISE di cui al comma 1 l'assegno e'  corrisposto
          in misura pari alla differenza tra l'ISE di cui al comma  1
          e  quello  del  beneficiario,  e  per  importi  annui   non
          inferiori a 20.000 lire. 
              4. Gli importi dell'assegno e dei  requisiti  economici
          di cui al presente  articolo  sono  rivalutati  annualmente
          sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al
          consumo per le famiglie di operai e impiegati. 
              5. Per le finalita' del presente articolo e'  istituito
          un Fondo presso la Presidenza del Consiglio  dei  ministri,
          la cui dotazione e' stabilita  in  lire  390  miliardi  per
          l'anno 1999, in lire 400 miliardi per l'anno 2000 e in lire
          405 miliardi a decorrere dall'anno 2001. 
              6. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
          della presente legge, con uno o piu' decreti  del  Ministro
          per la solidarieta' sociale, di concerto con i Ministri del
          lavoro  e  della  previdenza  sociale  e  del  tesoro,  del
          bilancio e della programmazione economica, sono emanate  le
          necessarie  norme  regolamentari  per  l'applicazione   del
          presente    articolo,     inclusa     la     determinazione
          dell'integrazione   dell'ISE,   con   l'indicatore    della
          situazione patrimoniale.». 
              - L'art. 1, comma 125, della legge 23 dicembre 2014, n.
          190, recante «Disposizioni per la formazione  del  bilancio
          annuale e pluriennale  dello  Stato  (legge  di  stabilita'
          2015)», recita: 
                «Art. 1. 
              (Omissis). 
              125. Al fine di incentivare la natalita' e  contribuire
          alle spese per il suo sostegno,  per  ogni  figlio  nato  o
          adottato tra il 1° gennaio 2015 e il 31  dicembre  2017  e'
          riconosciuto un assegno di importo pari a  960  euro  annui
          erogato mensilmente a  decorrere  dal  mese  di  nascita  o
          adozione. L'assegno, che non concorre alla  formazione  del
          reddito complessivo di cui all'art. 8 del  testo  unico  di
          cui al decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre
          1986, n. 917, e successive  modificazioni,  e'  corrisposto
          fino al compimento del terzo anno di eta' ovvero del  terzo
          anno  di  ingresso   nel   nucleo   familiare   a   seguito
          dell'adozione, per i figli di cittadini italiani o  di  uno
          Stato membro dell'Unione europea o di  cittadini  di  Stati
          extracomunitari con permesso di soggiorno di cui all'art. 9
          del  testo  unico   delle   disposizioni   concernenti   la
          disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello
          straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
          286, e successive modificazioni, residenti in  Italia  e  a
          condizione che il  nucleo  familiare  di  appartenenza  del
          genitore  richiedente  l'assegno  sia  in  una   condizione
          economica corrispondente a un valore dell'indicatore  della
          situazione economica equivalente (ISEE), stabilito ai sensi
          del regolamento  di  cui  al  decreto  del  Presidente  del
          Consiglio  dei  ministri  5  dicembre  2013,  n.  159,  non
          superiore a 25.000 euro annui. L'assegno di cui al presente
          comma e' corrisposto, a domanda,  dall'INPS,  che  provvede
          alle relative attivita', nonche' a quelle  del  comma  127,
          con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili
          a legislazione vigente.  Qualora  il  nucleo  familiare  di
          appartenenza del genitore richiedente l'assegno sia in  una
          condizione economica corrispondente a un valore  dell'ISEE,
          stabilito ai sensi del citato regolamento di cui al decreto
          del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del  2013,
          non superiore a 7.000 euro annui, l'importo dell'assegno di
          cui al primo periodo del presente comma e' raddoppiato. 
              (Omissis).». 
              - Il decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri
          5  dicembre  2013,  n.  159  «Regolamento  concernente   la
          revisione delle modalita' di determinazione e  i  campi  di
          applicazione  dell'Indicatore  della  situazione  economica
          equivalente (ISEE)», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          n. 19 del 24 gennaio 2014. 
              - L'art. 23-quater del decreto-legge 23  ottobre  2018,
          n.119,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge   17
          dicembre 2018, n. 136,  recante  «Disposizioni  urgenti  in
          materia fiscale e finanziaria», pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2018, reca: 
                «Art. 23-quater (Disposizioni per la promozione delle
          politiche per la famiglia). - 1- L'assegno di cui  all'art.
          1, comma 125, della legge 23  dicembre  2014,  n.  190,  e'
          riconosciuto anche per ogni figlio nato o adottato  dal  1°
          gennaio 2019 al 31 dicembre 2019 e, con riferimento a  tali
          soggetti, e' corrisposto esclusivamente fino al  compimento
          del primo anno di eta' ovvero del primo  anno  di  ingresso
          nel nucleo familiare a seguito dell'adozione.  In  caso  di
          figlio successivo al primo,  nato  o  adottato  tra  il  1°
          gennaio 2019 e il 31 dicembre 2019, l'importo  dell'assegno
          di cui al primo periodo e' aumentato del 20 per cento. 
              2- L'INPS provvede, con le risorse umane, strumentali e
          finanziarie disponibili  a  legislazione  vigente  e  senza
          nuovi  o  maggiori  oneri  per  la  finanza  pubblica,   al
          monitoraggio dei maggiori oneri  derivanti  dall'attuazione
          del comma 1, inviando relazioni mensili al Ministro per  la
          famiglia e le disabilita', al Ministero del lavoro e  delle
          politiche sociali e  al  Ministero  dell'economia  e  delle
          finanze. Nel caso in cui, in sede di attuazione  del  comma
          1, si  verifichino  o  siano  in  procinto  di  verificarsi
          scostamenti  rispetto  alle  previsioni  di  spesa  di  204
          milioni di euro per l'anno 2019 e di 240  milioni  di  euro
          per l'anno 2020, con decreto del Ministro  dell'economia  e
          delle finanze, di concerto con i Ministri per la famiglia e
          le disabilita', del lavoro  e  delle  politiche  sociali  e
          della salute, si provvede a rideterminare  l'importo  annuo
          dell'assegno e i valori dell'ISEE di cui all'art. 1,  comma
          125, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. 
              (Omissis).». 
              - L'art. 1, comma 340, della citata legge  27  dicembre
          2019, n. 160, reca: 
                «Art. 1. 
              (Omissis). 
              340. L'assegno di cui  all'art.  1,  comma  125,  della
          legge 23 dicembre 2014, n. 190, e' riconosciuto  anche  per
          ogni figlio nato o adottato  dal  1°  gennaio  2020  al  31
          dicembre 2020  e,  con  riferimento  a  tali  soggetti,  e'
          corrisposto esclusivamente fino  al  compimento  del  primo
          anno di eta' ovvero del primo anno di ingresso  nel  nucleo
          familiare a seguito dell'adozione e il relativo importo  e'
          pari a: 
                a)  1.920  euro  qualora  il  nucleo   familiare   di
          appartenenza del genitore richiedente l'assegno sia in  una
          condizione   economica   corrispondente   a    un    valore
          dell'indicatore  della  situazione  economica   equivalente
          (ISEE), stabilito  ai  sensi  del  regolamento  di  cui  al
          decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri   5
          dicembre 2013, n. 159, non superiore a 7.000 euro annui; 
                b)  1.440  euro  qualora  il  nucleo   familiare   di
          appartenenza del genitore richiedente l'assegno sia in  una
          condizione economica corrispondente a un  valore  dell'ISEE
          superiore  alla  soglia  di  cui  alla  lettera  a)  e  non
          superiore a 40.000 euro; 
                c)  960  euro  qualora   il   nucleo   familiare   di
          appartenenza del genitore richiedente l'assegno sia in  una
          condizione economica corrispondente a un  valore  dell'ISEE
          superiore a 40.000 euro; 
                d) in caso di figlio  successivo  al  primo,  nato  o
          adottato tra il 1° gennaio 2020  e  il  31  dicembre  2020,
          l'importo dell'assegno di cui alle lettere a), b) e  c)  e'
          aumentato del 20 per cento. 
              (Omissis).». 
              - I commi 348, 349 e 353 dell'art.  1  della  legge  11
          dicembre 2016, n.  232,  recante  «Bilancio  di  previsione
          dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2017   e   bilancio
          pluriennale per il triennio  2017-2019»,  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale n.  297  del  21  dicembre  2016,  S.O.,
          recitano: 
                «Art. 1. 
              (Omissis). 
              348. Al fine di sostenere le famiglie e di  incentivare
          la  natalita',  e'  istituito  presso  la  Presidenza   del
          Consiglio  dei  ministri  un   apposito   fondo   rotativo,
          denominato «Fondo  di  sostegno  alla  natalita'»  volto  a
          favorire l'accesso al credito delle famiglie con uno o piu'
          figli, nati o adottati a decorrere  dal  1º  gennaio  2017,
          mediante   il   rilascio   di   garanzie   dirette,   anche
          fideiussorie, alle banche e agli intermediari finanziari. 
              349. La dotazione del Fondo di sostegno alla  natalita'
          e' pari a 14 milioni di euro per l'anno 2017, 24 milioni di
          euro per l'anno 2018, 23 milioni di euro per  l'anno  2019,
          13 milioni di euro per l'anno 2020  e  6  milioni  di  euro
          annui a decorrere dall'anno 2021. Con decreto del  Ministro
          con delega in materia di  politiche  per  la  famiglia,  di
          concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,  da
          emanare entro novanta  giorni  dalla  data  di  entrata  in
          vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e  le
          modalita' di organizzazione e di funzionamento  del  Fondo,
          nonche'  quelli  di  rilascio  e  di   operativita'   delle
          garanzie. 
              (Omissis). 
              353. A decorrere dal 1º gennaio 2017 e' riconosciuto un
          premio alla nascita o all'adozione di  minore  dell'importo
          di 800 euro. Il premio, che non  concorre  alla  formazione
          del reddito complessivo di cui all'art. 8 del  testo  unico
          delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
          della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,  e'  corrisposto
          dall'INPS in  unica  soluzione,  su  domanda  della  futura
          madre, al compimento  del  settimo  mese  di  gravidanza  o
          all'atto dell'adozione. 
              (Omissis).». 
              - L'art. 12, commi 1, lettera c) e 1-bis,  del  decreto
          del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,  n.  917,
          recante «Approvazione del Testo  Unico  delle  imposte  sui
          redditi», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 31
          dicembre 1986, recita: 
                «Art. 12. (Detrazioni per carichi di famiglia)  -  1.
          Dall'imposta lorda si detraggono per carichi di famiglia  i
          seguenti importi: 
                  a) per il coniuge non legalmente ed  effettivamente
          separato: 
                    1) 800 euro, diminuiti del prodotto tra 110  euro
          e  l'importo  corrispondente  al   rapporto   fra   reddito
          complessivo e 15.000 euro, se il  reddito  complessivo  non
          supera 15.000 euro; 
                    2)  690  euro,  se  il  reddito  complessivo   e'
          superiore a 15.000 euro ma non a 40.000 euro; 
                    3)  690  euro,  se  il  reddito  complessivo   e'
          superiore a 40.000 euro ma non a 80.000 euro. La detrazione
          spetta  per  la  parte  corrispondente  al   rapporto   tra
          l'importo   di   80.000   euro,   diminuito   del   reddito
          complessivo, e 40.000 euro; 
              (Omissis); 
                  c) 950 euro per ciascun figlio,  compresi  i  figli
          naturali riconosciuti, i  figli  adottivi  o  affidati.  La
          detrazione e' aumentata a 1.220 euro per ciascun figlio  di
          eta' inferiore a tre  anni.  Le  predette  detrazioni  sono
          aumentate di un importo pari a 400  euro  per  ogni  figlio
          portatore di handicap ai sensi dell'art. 3  della  legge  5
          febbraio 1992, n. 104. Per i contribuenti con piu'  di  tre
          figli a carico la detrazione e' aumentata di 200  euro  per
          ciascun figlio a partire dal primo.  La  detrazione  spetta
          per la parte corrispondente al rapporto  tra  l'importo  di
          95.000 euro, diminuito del reddito  complessivo,  e  95.000
          euro. In presenza di piu' figli, l'importo di  95.000  euro
          e' aumentato per tutti  di  15.000  euro  per  ogni  figlio
          successivo al  primo.  La  detrazione  e'  ripartita  nella
          misura del 50 per cento tra i genitori  non  legalmente  ed
          effettivamente separati  ovvero,  previo  accordo  tra  gli
          stessi,  spetta  al  genitore  che  possiede   un   reddito
          complessivo  di  ammontare  piu'  elevato.   In   caso   di
          separazione  legale  ed  effettiva   o   di   annullamento,
          scioglimento  o  cessazione  degli   effetti   civili   del
          matrimonio, la detrazione spetta, in mancanza  di  accordo,
          al genitore affidatario. Nel caso di affidamento  congiunto
          o condiviso la detrazione  e'  ripartita,  in  mancanza  di
          accordo, nella misura del 50 per cento tra i genitori.  Ove
          il genitore affidatario  ovvero,  in  caso  di  affidamento
          congiunto, uno dei genitori affidatari non possa  usufruire
          in tutto  o  in  parte  della  detrazione,  per  limiti  di
          reddito, la detrazione e' assegnata per intero  al  secondo
          genitore. Quest'ultimo, salvo diverso accordo tra le parti,
          e' tenuto a riversare  all'altro  genitore  affidatario  un
          importo pari  all'intera  detrazione  ovvero,  in  caso  di
          affidamento  congiunto,  pari  al  50   per   cento   della
          detrazione stessa. In caso di coniuge fiscalmente a  carico
          dell'altro,  la  detrazione  compete  a  quest'ultimo   per
          l'intero importo.  Se  l'altro  genitore  manca  o  non  ha
          riconosciuto i figli naturali  e  il  contribuente  non  e'
          coniugato o, se coniugato, si e' successivamente legalmente
          ed  effettivamente  separato,  ovvero  se  vi  sono   figli
          adottivi, affidati o  affiliati  del  solo  contribuente  e
          questi  non  e'  coniugato   o,   se   coniugato,   si   e'
          successivamente legalmente ed effettivamente separato,  per
          il primo figlio  si  applicano,  se  piu'  convenienti,  le
          detrazioni previste alla lettera a); 
              (Omissis). 
                1-bis In presenza di almeno quattro figli  a  carico,
          ai genitori  e'  riconosciuta  un'ulteriore  detrazione  di
          importo pari a 1.200 euro. La detrazione e' ripartita nella
          misura del 50 per cento tra i genitori  non  legalmente  ed
          effettivamente separati. In caso di separazione  legale  ed
          effettiva o  di  annullamento,  scioglimento  o  cessazione
          degli effetti civili del matrimonio, la  detrazione  spetta
          ai genitori in proporzione agli affidamenti  stabiliti  dal
          giudice.  Nel  caso  di  coniuge   fiscalmente   a   carico
          dell'altro,  la  detrazione  compete  a  quest'ultimo   per
          l'intero importo.». 
              -  L'art. 3  della  legge  5  febbraio  1992,  n.  104,
          recante  «Legge-quadro  per  l'assistenza,   l'integrazione
          sociale e i diritti delle persone handicappate», pubblicata
          nella Gazzetta  Ufficiale  n.  39  del  17  febbraio  1992,
          recita: 
                «Art. 3 (Soggetti aventi diritto). -  1.  E'  persona
          handicappata colui che  presenta  una  minorazione  fisica,
          psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva,  che  e'
          causa di difficolta' di apprendimento, di  relazione  o  di
          integrazione lavorativa e tale da determinare  un  processo
          di svantaggio sociale o di emarginazione. 
              2. La persona handicappata ha diritto alle  prestazioni
          stabilite in suo favore in relazione  alla  natura  e  alla
          consistenza della minorazione, alla  capacita'  complessiva
          individuale  residua  e  alla   efficacia   delle   terapie
          riabilitative. 
              3. Qualora la minorazione,  singola  o  plurima,  abbia
          ridotto l'autonomia personale, correlata all'eta', in  modo
          da   rendere   necessario   un   intervento   assistenziale
          permanente, continuativo e globale nella sfera  individuale
          o in quella di relazione, la situazione assume connotazione
          di  gravita'.  Le  situazioni  riconosciute   di   gravita'
          determinano priorita' nei programmi e negli interventi  dei
          servizi pubblici. 
              4. La presente legge si applica anche agli stranieri  e
          agli  apolidi,  residenti,  domiciliati  o  aventi  stabile
          dimora nel territorio nazionale.  Le  relative  prestazioni
          sono corrisposte nei limiti  ed  alle  condizioni  previste
          dalla vigente legislazione o da accordi internazionali.». 
              - L'art. 2 del decreto-legge  13  marzo  1988,  n.  69,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio  1988,
          n. 153, recante «Norme in  materia  previdenziale,  per  il
          miglioramento delle gestioni degli enti portuali  ed  altre
          disposizioni urgenti», recita: 
                «Art. 2. 
              1.  Per  i  lavoratori  dipendenti,  i  titolari  delle
          pensioni  e  delle  prestazioni  economiche   previdenziali
          derivanti da  lavoro  dipendente,  i  lavoratori  assistiti
          dall'assicurazione  contro  la  tubercolosi,  il  personale
          statale in  attivita'  di  servizio  ed  in  quiescenza,  i
          dipendenti e  pensionati  degli  enti  pubblici  anche  non
          territoriali, a decorrere dal periodo di paga in corso al 1
          gennaio1988, gli assegni familiari, le quote di aggiunta di
          famiglia,  ogni  altro  trattamento  di  famiglia  comunque
          denominato e la maggiorazione di cui all'art.  5,  D.L.  29
          gennaio 1983, n. 17 , convertito, con modificazioni,  dalla
          L. 25 marzo 1983, n. 79, cessano di  essere  corrisposti  e
          sono sostituiti, ove ricorrano le condizioni previste dalle
          disposizioni del presente  articolo,  dall'assegno  per  il
          nucleo familiare. 
              2.  L'assegno  compete  in  misura   differenziata   in
          rapporto al numero dei componenti ed al reddito del  nucleo
          familiare, secondo la tabella allegata al presente decreto.
          I livelli di reddito della predetta tabella sono  aumentati
          di  lire  dieci  milioni  per  i   nuclei   familiari   che
          comprendono soggetti che si trovino, a causa di  infermita'
          o difetto fisico  o  mentale,  nell'assoluta  e  permanente
          impossibilita' di dedicarsi ad un proficuo lavoro,  ovvero,
          se  minorenni,  che  abbiano  difficolta'   persistenti   a
          svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro eta'. I
          medesimi livelli di reddito  sono  aumentati  di  lire  due
          milioni se i soggetti di cui  al  comma  1  si  trovano  in
          condizioni di vedovo o  vedova,  divorziato  o  divorziata,
          separato  o  separata  legalmente,  celibe  o  nubile.  Con
          effetto dal 1 luglio 1994, qualora del nucleo familiare  di
          cui al comma 6 facciano parte due o piu'  figli,  l'importo
          mensile dell'assegno spettante e' aumentato di lire  20.000
          per ogni figlio, con esclusione del primo. 
               (Omissis).». 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 30  maggio
          1955, n. 797, recante «Testo unico delle norme  concernenti
          gli  assegni  familiari»,  e'  pubblicato  nella   Gazzetta
          Ufficiale n. 206 del 7 settembre 1955. 
              - L'art. 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009,  n.
          196, recante «Legge di contabilita'  e  finanza  pubblica»,
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 3  del  31  dicembre
          2009, recita: 
                «Art. 17 (Copertura finanziaria delle leggi) 
              (Omissis). 
              2. Le leggi di delega comportanti oneri recano i  mezzi
          di copertura necessari per l'adozione dei relativi  decreti
          legislativi. 
              Qualora, in sede di conferimento della delega,  per  la
          complessita'  la  materia  trattata,  non   sia   possibile
          procedere  alla  determinazione  degli  effetti  finanziari
          derivanti dai decreti legislativi, la quantificazione degli
          stessi e' effettuata al momento dell'adozione  dei  singoli
          decreti  legislativi.  I  decreti  legislativi  dai   quali
          derivano  nuovi  o  maggiori  oneri   sono   emanati   solo
          successivamente all'entrata  in  vigore  dei  provvedimenti
          legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.
          A ciascuno schema di decreto legislativo  e'  allegata  una
          relazione tecnica, predisposta ai sensi del  comma  3,  che
          da'  conto  della  neutralita'  finanziaria  del   medesimo
          decreto ovvero dei nuovi o maggiori oneri da esso derivanti
          e dei corrispondenti mezzi di copertura. 
              (Omissis).».