Art. 4 Clausole finanziarie 1. Dalle disposizioni dell'Accordo di cui all'articolo 1, ad esclusione dell'articolo 2 dell'Accordo stesso, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 2. Agli eventuali oneri relativi agli articoli 5 e 11 dell'Accordo di cui all'articolo 1 si fa fronte con apposito provvedimento legislativo.