Art. 4 
 
                        Clausole finanziarie 
 
  1. Dalle  disposizioni  dell'Accordo  di  cui  all'articolo  1,  ad
esclusione dell'articolo 2 dell'Accordo stesso, non  devono  derivare
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
  2. Agli eventuali oneri relativi agli articoli 5 e 11  dell'Accordo
di cui  all'articolo  1  si  fa  fronte  con  apposito  provvedimento
legislativo.