Art. 11 
 
            Musei e altri istituti e luoghi della cultura 
 
  1. In zona gialla, il servizio di apertura al pubblico dei musei  e
degli altri istituti e luoghi della cultura di cui  all'articolo  101
del codice dei beni culturali e del  paesaggio,  di  cui  al  decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e' assicurato  a  condizione  che
detti istituti e luoghi,  tenendo  conto  delle  dimensioni  e  delle
caratteristiche dei locali aperti al pubblico, nonche' dei flussi  di
visitatori,  garantiscano  modalita'  di  fruizione  contingentata  o
comunque tali da evitare assembramenti di persone e da consentire che
i visitatori possano rispettare la distanza tra  loro  di  almeno  un
metro. Per gli istituti e i luoghi della cultura che  nell'anno  2019
hanno registrato un numero di visitatori superiore a un  milione,  il
sabato e i giorni festivi il servizio e' assicurato a condizione  che
l'ingresso sia stato prenotato on line o telefonicamente  con  almeno
un giorno di anticipo. Resta sospesa l'efficacia  delle  disposizioni
regolamentari di cui all'articolo 4, comma 2,  secondo  periodo,  del
decreto del Ministro per i beni culturali e  ambientali  11  dicembre
1997, n. 507, che prevede il libero accesso a tutti gli istituti e ai
luoghi della  cultura  statali  la  prima  domenica  del  mese.  Alle
medesime condizioni di cui al presente articolo, sono altresi' aperte
al pubblico le mostre.