Art. 14 
 
Disposizioni in materia di rilascio e validita' delle  certificazioni
                           verdi COVID-19 
 
  1.  La  certificazione  verde   COVID-19,   rilasciata   ai   sensi
dell'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, ha
validita' di  nove  mesi  dalla  data  del  completamento  del  ciclo
vaccinale. 
  2. La certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 3,
del decreto-legge n. 52 del 2021 e' rilasciata anche  contestualmente
alla somministrazione della prima dose di vaccino e ha validita'  dal
quindicesimo giorno successivo alla somministrazione fino  alla  data
prevista per il completamento del ciclo vaccinale.