Art. 4 Palestre, piscine, centri natatori e centri benessere 1. Dal 24 maggio 2021, in zona gialla, le attivita' di palestre sono consentite in conformita' ai protocolli e alle linee guida adottati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI), sulla base di criteri definiti dal Comitato tecnico-scientifico, a condizione che sia assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno due metri e che i locali siano dotati di adeguati sistemi di ricambio dell'aria, senza ricircolo. 2. Dal 1° luglio 2021, in zona gialla, sono consentite le attivita' di piscine e centri natatori anche in impianti coperti in conformita' ai protocolli e alle linee guida adottati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento dello sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI), sulla base di criteri definiti dal Comitato tecnico-scientifico, fermo restando quanto previsto dall'articolo 6 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52. 3. Dal 1° luglio 2021, in zona gialla, sono consentite le attivita' dei centri benessere in conformita' alle linee guida adottate ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020.