Art. 4 
 
        Palestre, piscine, centri natatori e centri benessere 
 
  1. Dal 24 maggio 2021, in zona gialla,  le  attivita'  di  palestre
sono consentite in conformita'  ai  protocolli  e  alle  linee  guida
adottati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri  -  Dipartimento
per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI),
sulla base di criteri definiti dal  Comitato  tecnico-scientifico,  a
condizione  che   sia   assicurato   il   rispetto   della   distanza
interpersonale di almeno due metri e che i  locali  siano  dotati  di
adeguati sistemi di ricambio dell'aria, senza ricircolo. 
  2. Dal 1° luglio 2021, in zona gialla, sono consentite le attivita'
di piscine e centri natatori anche in impianti coperti in conformita'
ai protocolli e  alle  linee  guida  adottati  dalla  Presidenza  del
Consiglio  dei  ministri  -  Dipartimento  dello  sport,  sentita  la
Federazione medico sportiva italiana (FMSI), sulla  base  di  criteri
definiti dal  Comitato  tecnico-scientifico,  fermo  restando  quanto
previsto dall'articolo 6 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52. 
  3. Dal 1° luglio 2021, in zona gialla, sono consentite le attivita'
dei centri benessere in conformita'  alle  linee  guida  adottate  ai
sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020.