Art. 7 
 
   Attivita' di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casino' 
 
  1. Dal 1° luglio 2021, in zona gialla, sono consentite le attivita'
di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casino', anche se svolte
all'interno di locali adibiti ad attivita' differente,  nel  rispetto
di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1,  comma
14, del decreto-legge n. 33 del 2020.