Art. 8 Parchi tematici e di divertimento 1. Dal 15 giugno 2021, in zona gialla, sono consentite le attivita' dei parchi tematici e di divertimento, nel rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020.