Art. 4 
 
                 Clausola di invarianza finanziaria 
 
  1. Dalle  disposizioni  dell'Accordo  di  cui  all'articolo  1,  ad
esclusione degli articoli  3,  4,  5,  6,  8,  9  e  12  dell'Accordo
medesimo, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a  carico  della
finanza pubblica. 
  2. Agli eventuali oneri relativi all'articolo  13  dell'Accordo  di
cui  all'articolo  1  si  fa  fronte   con   apposito   provvedimento
legislativo.