Art. 2 
 
Misure urgenti per il rafforzamento della capacita'  operativa  delle
  componenti statali nelle attivita' di prevenzione  e  lotta  attiva
  contro gli incendi boschivi 
 
  1. Per il rafforzamento urgente  della  capacita'  operativa  delle
componenti statali nelle attivita'  di  prevenzione  e  lotta  attiva
contro gli  incendi  boschivi,  il  Ministero  dell'interno,  per  le
esigenze del Corpo nazionale dei Vigili del  fuoco,  e  il  Ministero
della difesa, per le esigenze delle Forze armate e,  in  particolare,
del Comando unita' forestali, ambientali e  agroalimentari  dell'Arma
dei  Carabinieri,  sono   autorizzati   all'acquisizione   di   mezzi
operativi, terrestri e aerei, e di attrezzature per la  lotta  attiva
agli incendi boschivi, ulteriori rispetto alla vigente programmazione
entro il limite  complessivo  di  euro  40  milioni,  quanto  a  euro
33.300.000,00 per le esigenze  del  Ministero  dell'interno,  a  euro
2.100.000,00 per le esigenze del Ministero  della  difesa  e  a  euro
4.600.000,00 per le esigenze del Comando unita' forestali, ambientali
e agroalimentari dell'Arma dei Carabinieri. 
  2. Le  attivita'  di  cui  al  presente  articolo  sono  realizzate
mediante il pagamento delle relative spese entro il  termine  del  31
dicembre 2021. 
  3. Il Dipartimento della protezione  civile  della  Presidenza  del
Consiglio dei ministri assicura il monitoraggio  delle  attivita'  di
cui al presente articolo anche ai fini del relativo coordinamento con
le misure previste nel Piano nazionale di cui all'articolo 1. 
  4. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 40 milioni  di
euro per l'anno 2021, si provvede mediante  corrispondente  riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 120,  comma  6,  del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.