Art. 7 
 
              Altre misure urgenti di protezione civile 
 
  1. All'articolo 2, comma 2, del decreto  legislativo  29  settembre
1999, n. 381, le parole «svolte in coordinamento con il  Dipartimento
della  protezione  civile,  ferma  restando  l'autonomia  scientifica
dell'INGV» sono sostituite dalle  seguenti:  «svolte  nel  quadro  di
accordi pluriennali attuati mediante  convenzioni  di  durata  almeno
biennale con il Dipartimento della protezione civile, in  conformita'
a quanto  previsto  dall'articolo  19,  commi  1  e  2,  del  decreto
legislativo  2  gennaio  2018,  n.  1,  ferma  restando   l'autonomia
scientifica dell'istituto. Per lo svolgimento di tali  attivita'  con
le convenzioni  di  cui  al  primo  periodo  vengono  determinati,  a
decorrere  dall'anno  2022,  l'ammontare  delle   risorse   assegnate
all'INGV, in misura non inferiore a 7,5 milioni di euro annui,  e  le
modalita' di assegnazione e rendicontazione,  in  modo  da  agevolare
l'efficace impiego delle medesime da  parte  del  Dipartimento  della
protezione  civile,  a  valere  sulle  risorse  gia'  disponibili   a
legislazione vigente  sul  bilancio  autonomo  della  Presidenza  del
Consiglio dei ministri, senza nuovi o maggiori oneri per  la  finanza
pubblica.». 
  2.  All'articolo  9  del  decreto-legge  25  maggio  2021,  n.  73,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio  2021,  n.  106,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1-quinquies le  parole  «15  milioni  di  euro»  sono
sostituite dalle seguenti: «7,5 milioni di euro»; 
    b) il comma 1-sexies e' sostituito dal seguente: «1-sexies.  Agli
oneri derivanti dal comma 1-quinquies del presente articolo,  pari  a
7,5 milioni di euro annui a decorrere  dall'anno  2022,  si  provvede
mediante  corrispondente   riduzione   del   Fondo   per   interventi
strutturali di politica economica di cui all'articolo  10,  comma  5,
del  decreto-legge  29  novembre  2004,  n.  282,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.». 
  3. All'articolo 1, comma 701, della legge 30 dicembre 2020, n. 178,
le parole «al 31 dicembre 2021» sono sostituite dalle  seguenti:  «al
31 ottobre 2023». All'onere derivante dalla proroga o dal rinnovo dei
contratti di lavoro a tempo  determinato,  comprese  altre  forme  di
lavoro flessibile, di cui al comma 701, stipulati  in  attuazione  di
quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
del  2  luglio  2021,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica Italiana n. 183 del 2 agosto 2021, pari a 14.716.692  euro
per l'anno 2022 e a 12.263.910 euro  per  l'anno  2023,  si  provvede
mediante utilizzo delle risorse finanziarie residue di cui  al  comma
704 dell'articolo 1 della medesima legge n. 178 del 2020, disponibili
sul bilancio autonomo della Presidenza del  Consiglio  dei  ministri.
Alla compensazione in termini di indebitamento e fabbisogno,  pari  a
euro 7.579.097 per l'anno 2022 e a euro 6.315.914 per l'anno 2023  si
provvede  mediante  corrispondente  riduzione  del   Fondo   per   la
compensazione degli effetti finanziari non  previsti  a  legislazione
vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di
cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge  7  ottobre  2008,  n.
154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre  2008,  n.
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