Art. 10 
 
Modifiche all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica
                        15 marzo 2017, n. 57 
 
  1. All'articolo 10, comma  1,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  15  marzo  2017,  n.  57,  sono  apportate  le   seguenti
modificazioni: 
    a)  alla  lettera  b),  le  parole  «Direzione   generale   degli
ammortizzatori sociali e  della  formazione»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «Direzione generale delle politiche attive del lavoro»; 
    b)  alla  lettera  c),  le  parole  «ai  flussi  dei   lavoratori
stranieri» sono sostituite dalle seguenti: «ai flussi di ingresso per
motivi  di  lavoro  e  di  formazione  professionale  dei  lavoratori
stranieri»; 
    c) alla lettera g), sono aggiunte, in fine, le  seguenti  parole:
«e provvede, con riferimento ai  minori  non  accompagnati,  al  loro
censimento  e  monitoraggio   attraverso   l'utilizzo   del   Sistema
informativo  nazionale  dei  minori  non   accompagnati,   ai   sensi
dell'articolo 9 della legge 7 aprile 2017, n. 47»; 
    d) alla lettera h), le parole «e comunitari» sono soppresse; 
    e) dopo la lettera m), e' inserita la seguente: «m-bis) coordina,
con funzioni di segreteria, le attivita' del Tavolo operativo per  la
definizione di una nuova strategia di contrasto al caporalato e  allo
sfruttamento  lavorativo  in  agricoltura,  istituito   dall'articolo
25-quater del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, e  le  attivita'
dei relativi Gruppi di  lavoro,  curando  anche  la  gestione  ed  il
monitoraggio degli interventi  finanziati  in  attuazione  del  Piano
Triennale di contrasto allo sfruttamento lavorativo in agricoltura  e
al caporalato;». 
 
          Note all'art. 10: 
              - Si riporta  l'articolo  10  del  citato  decreto  del
          Presidente della Repubblica n. 57 del 2017, come modificato
          dal presente decreto: 
              «Art. 10 (Direzione generale dell'immigrazione e  delle
          politiche di integrazione).  -  1.  La  Direzione  generale
          dell'immigrazione e  delle  politiche  di  integrazione  si
          articola in tre uffici di livello dirigenziale non generale
          e svolge le seguenti funzioni: 
                a) programma i flussi, gestisce e monitora  le  quote
          di ingresso dei lavoratori stranieri e cura la cooperazione
          bilaterale   con   i   paesi    d'origine,    curando    la
          interconnessione dei  sistemi  informativi  in  materia  di
          trattamento dei dati sull'immigrazione; 
                b) promuove  e  cura  le  iniziative  afferenti  alle
          politiche attive e al coinvolgimento dei servizi competenti
          nelle attivita' di inserimento e  reinserimento  lavorativo
          dei lavoratori stranieri,  sentita  la  Direzione  generale
          delle politiche attive del lavoro; 
                c) monitora il mercato del lavoro con riferimento  ai
          flussi di ingresso per motivi di  lavoro  e  di  formazione
          professionale dei lavoratori stranieri; 
                d) coordina le politiche per l'integrazione sociale e
          lavorativa degli stranieri immigrati e le iniziative  volte
          a  prevenire  e  a  contrastare  la   discriminazione,   la
          xenofobia e il fenomeno del razzismo; 
                e) gestisce le risorse finanziarie per  le  politiche
          migratorie; 
                f) cura la tenuta del registro delle  associazioni  e
          degli enti che svolgono attivita' a favore degli immigrati; 
                g) coordina le attivita' relative alle  politiche  di
          tutela dei minori  stranieri,  vigila  sulle  modalita'  di
          soggiorno dei minori stranieri  non  accompagnati  presenti
          nel territorio dello Stato italiano e dei minori  stranieri
          accolti temporaneamente  e  provvede,  con  riferimento  ai
          minori non accompagnati, al loro censimento e  monitoraggio
          attraverso l'utilizzo del Sistema informativo nazionale dei
          minori non accompagnati, ai  sensi  dell'articolo  9  della
          legge 7 aprile 2017, n. 47; 
                h) vigila sui flussi di entrata dei lavoratori esteri
          non comunitari; 
                i)  cura  lo  sviluppo  e  la  gestione  del  sistema
          riguardante  l'anagrafe   internazionale   dei   lavoratori
          extra-comunitari prevista dalla normativa vigente  in  tema
          di immigrazione e norme sulla condizione dello straniero; 
                l) promuove e coordina gli  interventi  umanitari  in
          Italia e all'estero attribuiti al Ministero; 
                m) cura lo sviluppo della cooperazione internazionale
          nell'ambito delle attivita'  di  prevenzione  e  di  studio
          sulle emergenze  sociali  e  occupazionali,  nonche'  delle
          iniziative relative ai  flussi  migratori  per  ragioni  di
          lavoro; 
                m-bis)  coordina,  con  funzioni  di  segreteria,  le
          attivita' del Tavolo operativo per la  definizione  di  una
          nuova  strategia  di  contrasto  al   caporalato   e   allo
          sfruttamento   lavorativo   in    agricoltura,    istituito
          dall'articolo 25-quater del decreto-legge 23 ottobre  2018,
          n. 119,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  17
          dicembre 2018, n. 136, e le attivita' dei  relativi  Gruppi
          di lavoro, curando anche la  gestione  ed  il  monitoraggio
          degli  interventi  finanziati  in  attuazione   del   Piano
          Triennale di  contrasto  allo  sfruttamento  lavorativo  in
          agricoltura e al caporalato; 
                n) cura,  nel  rispetto  delle  disposizioni  di  cui
          all'articolo 3, comma  2,  lettera  m),  le  relazioni  con
          organismi  internazionali  per  le   materie   di   propria
          competenza.».