Art. 11 
 
Modifiche all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica
                        15 marzo 2017, n. 57 
 
  1. All'articolo 11, comma  1,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  15  marzo  2017,  n.  57,  sono  apportate  le   seguenti
modificazioni: 
    a) la lettera a) e'  sostituita  dalla  seguente:  «a)  promuove,
sviluppa e sostiene le attivita' di interesse generale  svolte  dagli
enti del terzo settore, anche in collaborazione con le Regioni e  gli
enti locali, con le imprese e gli enti di ricerca;»; 
    b)  alla  lettera  c),   le   parole   «,   anche   mediante   la
predisposizione di documentazione, consulenza  e  assistenza  tecnica
per le organizzazioni di volontariato, le associazioni di  promozione
sociale, le imprese sociali e per le altre  organizzazioni  di  terzo
settore» sono soppresse; 
    c) dopo la lettera c), sono inserite le seguenti: 
      «c-bis) cura la tenuta del Registro unico nazionale  del  terzo
settore di cui agli articoli 45 e seguenti del decreto legislativo  3
luglio 2017, n. 117, in coordinamento con le Regioni  e  le  Province
autonome di Trento e di Bolzano,  e  verifica  il  funzionamento  del
sistema di registrazione degli enti del terzo settore e  del  sistema
dei controlli sugli  stessi,  di  cui  all'articolo  95  del  decreto
legislativo 3 luglio 2017, n. 117; 
      c-ter) rilascia le  autorizzazioni  per  lo  svolgimento  delle
attivita'  di  controllo  sugli  enti  del  terzo  settore,  di   cui
all'articolo 93, comma 5 e seguenti, del decreto legislativo  n.  117
del 2017 e all'articolo 15, comma 3 del decreto legislativo 3  luglio
2017, n. 112;»; 
    d) la  lettera  d)  e'  sostituita  dalla  seguente:  «d)  vigila
sull'Organismo nazionale di controllo sui Centri di servizio  per  il
volontariato (ONC), sulla Fondazione Italia sociale e sugli  enti  di
cui all'articolo 95, comma 5, del decreto legislativo 3 luglio  2017,
n. 117;»; 
    e) la lettera e) e' sostituita dalla seguente:  «e)  coordina  le
attivita' del Consiglio nazionale del terzo settore;»; 
    f) alla lettera f), le parole «e all'imprenditoria sociale»  sono
sostituite   dalle   seguenti:   «ed   esercita,   anche   attraverso
l'Ispettorato nazionale del lavoro, ai sensi dell'articolo 15,  comma
2 del decreto legislativo n. 112 del 2017, la vigilanza sulle imprese
sociali,  ad  esclusione  di  quelle  aventi  la  forma  di  societa'
cooperativa». 
 
          Note all'art. 11: 
              - Si riporta  l'articolo  11  del  citato  decreto  del
          Presidente della Repubblica n. 57 del 2017, come modificato
          dal presente decreto: 
              «Art. 11 (Direzione generale del terzo settore e  della
          responsabilita' sociale delle imprese). - 1.  La  Direzione
          generale del terzo settore e della responsabilita'  sociale
          delle  imprese  si  articola  in  tre  uffici  di   livello
          dirigenziale non generale e svolge le seguenti funzioni: 
                a) promuove, sviluppa  e  sostiene  le  attivita'  di
          interesse generale svolte dagli  enti  del  terzo  settore,
          anche in collaborazione con le Regioni e gli  enti  locali,
          con le imprese e gli enti di ricerca; 
                b) svolge le attivita' di competenza dell'ex  Agenzia
          per il terzo settore come previsto dall'articolo  8,  comma
          23, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44; 
                c) cura la diffusione dell'informazione in materia di
          terzo settore; 
                c-bis) cura la tenuta del  Registro  unico  nazionale
          del terzo settore di cui agli articoli 45  e  seguenti  del
          decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, in coordinamento
          con le Regioni e  le  Province  autonome  di  Trento  e  di
          Bolzano,  e  verifica  il  funzionamento  del  sistema   di
          registrazione degli enti del terzo settore  e  del  sistema
          dei controlli sugli stessi,  di  cui  all'articolo  95  del
          decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117; 
                c-ter) rilascia le autorizzazioni per lo  svolgimento
          delle attivita' di controllo sugli enti del terzo  settore,
          di cui all'articolo 93, comma 5  e  seguenti,  del  decreto
          legislativo n. 117 del 2017 e all'articolo 15, comma 3  del
          decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112; 
                d) vigila sull'Organismo nazionale di  controllo  sui
          Centri  di  servizio  per  il  volontariato  (ONC),   sulla
          Fondazione Italia sociale e sugli enti di cui  all'articolo
          95, comma 5, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117; 
                e) coordina le attivita' del Consiglio nazionale  del
          terzo settore; 
                f) promuove  e  sviluppa  le  attivita'  di  sostegno
          all'impresa sociale - inclusa l'attuazione della  normativa
          di   riferimento   -   ed   esercita,   anche    attraverso
          l'Ispettorato nazionale del lavoro, ai sensi  dell'articolo
          15, comma 2 del decreto legislativo n.  112  del  2017,  la
          vigilanza sulle imprese sociali, ad  esclusione  di  quelle
          aventi la forma di societa' cooperativa; 
                g) promuove, sviluppa e  coordina  le  politiche,  le
          iniziative e le attivita' di sostegno alla diffusione della
          responsabilita' sociale d'impresa  e  delle  organizzazioni
          (CSR); 
                h) programma, sviluppa e attua le attivita'  relative
          ai finanziamenti previsti dai Fondi strutturali  comunitari
          per  la  realizzazione  di   iniziative   e   progetti   di
          integrazione tra le politiche sociali e le politiche attive
          del lavoro; 
                i) svolge le attivita' riguardanti la  corresponsione
          del 5 per mille  dell'imposta  sul  reddito  delle  persone
          fisiche destinato dai contribuenti alle organizzazionI  del
          terzo settore previste  dalle  normative  vigenti,  curando
          altresi' i rapporti con l'Agenzia delle entrate; 
                l) cura per  le  materie  di  propria  competenza  le
          relazioni  con  organismi  europei  e  internazionali,  nel
          rispetto delle disposizioni indicate nel citato articolo 3,
          comma 2, lettera m).».