Art. 12 
 
Modifiche all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica
                        15 marzo 2017, n. 57 
 
  1. All'articolo 12 del decreto del Presidente della  Repubblica  15
marzo 2017, n. 57, il comma 1 e'  sostituito  dal  seguente:  «1.  Le
dotazioni organiche del personale dirigenziale e non dirigenziale del
Ministero sono determinate secondo la  Tabella  di  cui  all'Allegato
A.». 
 
          Note all'art. 12: 
              - Si riporta  l'articolo  12  del  citato  decreto  del
          Presidente della Repubblica n. 57 del 2017, come modificato
          dal presente decreto: 
              «Art.  12  (Dotazioni  organiche). -  1.  Le  dotazioni
          organiche del personale dirigenziale e non dirigenziale del
          Ministero  sono  determinate  secondo  la  Tabella  di  cui
          all'Allegato A. 
                
 
         Parte di provvedimento in formato grafico
 
               2. Con successivo decreto del Presidente del Consiglio
          dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro  e  delle
          politiche sociali, di concerto con i Ministri dell'economia
          e delle finanze e per  la  semplificazione  e  la  pubblica
          amministrazione, i contingenti  di  personale  appartenenti
          alle aree prima, seconda e terza sono ripartiti nei profili
          professionali. 
              3. Con successivo decreto del  Ministro  del  lavoro  e
          delle politiche sociali, da adottarsi entro sessanta giorni
          dall'emanazione dei decreti di cui all'articolo  13,  comma
          1, del presente decreto,  i  contingenti  di  organico  del
          personale dirigenziale e non  dirigenziale  sono  ripartiti
          nell'ambito   delle   strutture   in   cui   si    articola
          l'amministrazione.».